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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31177/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Bergamo, deducendo principalmente che la domanda di concordato presentata dal debitore avrebbe dovuto essere esaminata con priorità rispetto alla richiesta di fallimento. Roma Servizi ha contestato la mancata applicazione del principio di continenza (art. 39, comma 2 c.p.c.) e ha sostenuto che, essendo pendente davanti al Tribunale di Roma una procedura ex art. 182-bis l.fall. e poi una domanda di concordato ex art. 44 CCII, la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Bergamo (poi confermata da Brescia) sarebbe nulla o viziata perché emessa senza decisione preventiva sulla domanda di regolazione della crisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento fosse ormai ancorata al Tribunale di Brescia in ragione della tempestiva istanza di fallimento del Pubblico Ministero e dell'assenza, da parte del debitore, di tempestiva eccezione di incompetenza territoriale. La Corte ha inoltre affermato che, se il debitore è a conoscenza di un procedimento prefallimentare anteriormente introdotto, è suo onere proporre la domanda di concordato dinanzi allo stesso tribunale investito dell'istanza di fallimento affinché le due procedure confluiscano; avendo Roma Servizi depositato la domanda concordataria in diversa sede, non poteva lamentare la mancata trattazione prioritaria. Quanto allo stato di insolvenza, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che aveva valorizzato il patrimonio negativo, i crediti in contenzioso e il debito tributario, concludendo che lo stato di insolvenza era provato. Ricorso respinto; condanna della ricorrente alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 182-bis l. fall.

    Rilevata come procedimento di omologazione di accordi di ristrutturazione: la Corte ha distinto tale procedura dal concordato preventivo e non ha riconosciuto che di per sé essa radichi la competenza territoriale sul tribunale dove è stata proposta, salvo che quel tribunale abbia effettivamente deciso sulla domanda.

  • art. 44 CCII (Codice della crisi e dell'insolvenza)

    Norma che disciplina la domanda di concordato preventivo; la Corte ha rilevato che la domanda di concordato, quando il procedimento prefallimentare sia già pendente, deve essere proposta nella stessa sede processuale per consentire la trattazione unitaria e prioritaria.

  • art. 39, comma 2, cod. proc. civ.

    Principio di continenza: se procedimenti relativi alla stessa situazione di crisi sono pendenti dinanzi a giudici diversi, la cognizione spetta al giudice del primo procedimento; la Corte ha però precisato che il debitore, conoscendo della pendenza prefallimentare, ha l'onere di proporre la domanda di concordato davanti al tribunale investito dell'istanza di fallimento per fare confluire le procedure.

  • art. 9 l. fall.

    Regola sulla competenza territoriale per la procedura fallimentare: la Corte ha ricordato che l'incompetenza territoriale deve essere eccepita tempestivamente e, se non eccepita nei termini, la competenza del tribunale dove è stata proposta la richiesta di fallimento si consolida.

  • art. 38 cod. proc. civ.

    Termini e modalità per eccepire l'incompetenza territoriale: la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui l'eccezione deve essere sollevata non oltre l'udienza di comparizione delle parti nel procedimento prefallimentare.

  • art. 40, comma 10 CCII

    Previsione che, in caso di pendenza di procedimenti per la liquidazione introdotti da soggetti diversi dal debitore, impone la proposizione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione nel medesimo procedimento a pena di decadenza; la Corte ha richiamato questa disposizione a sostegno del principio che il debitore deve coordinare le domande nella stessa sede.

  • art. 4, comma 2, lett. b, CCII

    Dovere del debitore di assumere tempestivamente iniziative per la rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi; la Corte lo ha invocato per sottolineare l'obbligo di comportamenti volti a evitare l'abuso degli strumenti di regolazione della crisi.

  • art. 69-bis l.fall.

    Riguarda la decorrenza di determinati termini dalla pubblicazione della domanda di concordato; citata a titolo esemplificativo per mostrare effetti tipici della presentazione del concordato che il legislatore ha disciplinato espressamente.

  • art. 67, comma 3, l.fall.

    Previsione sull'esenzione da revocatoria degli atti eseguiti in esecuzione del concordato; richiamata per spiegare che la legge ha già previsto effetti specifici della procedura concordataria, senza estenderne altri per via interpretativa.

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    Regola sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione del concordato; usata dalla Corte per mostrare che la legge disciplina in modo puntuale gli effetti delle diverse procedure concorsuali.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato i motivi di diritto dedotti ai sensi degli specifici numeri richiamati e li ha ritenuti infondati o inammissibili a seconda dei casi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    Regime motivazionale delle decisioni di merito; invocato nella censura sulla motivazione circa lo stato di insolvenza, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella censura relativa al giusto processo e motivazione; la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione della Corte d'appello con i principi costituzionali.

  • art. 5 l. fall.

    Principio generale sul concetto di impresa o sull'esercizio di attività economica rilevante per l'insolvenza; citato nella censura ma la Corte non ha ravvisato violazioni interpretative rispetto all'accertamento dell'insolvenza.

  • art. 27 CCII

    Richiamato con riferimento ai termini e alla rilevazione dell'incompetenza in materia di concordato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che individua il momento in cui il giudice deve disporre degli elementi per valutare l'incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Se è pendente un procedimento prefallimentare innanzi a un tribunale, il debitore che propone una domanda di concordato dovrebbe proporla nello stesso tribunale per far confluire le procedure e evitare decadenze o perdita di priorità.
  • L'incompetenza territoriale in materia di fallimento deve essere eccepita tempestivamente: se non sollevata entro i termini processuali previsti, la competenza del tribunale che ha ricevuto la richiesta di fallimento si consolida.
  • La 'consecuzione' o correlazione fra diverse procedure concorsuali non produce automaticamente effetti di trasferimento di competenza se non previsto espressamente dalla legge; le singole procedure hanno effetti specifici regolati dalla normativa.
  • Il debitore non può creare con la propria condotta una situazione risultante nella mancata riunione delle procedure e poi lamentarsene: opera il principio di autoresponsabilità.
  • La valutazione dello stato di insolvenza può legittimamente tener conto, oltre al bilancio, della non facile realizzabilità di crediti in contenzioso e di debiti certi (per es. tributi); la motivazione di merito è rilevante se chiara e logicamente connessa agli elementi probatori.
  • Le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza (es. art. 40 comma 10) mirano a prevenire abusi e a garantire la sollecita trattazione delle procedure di regolazione della crisi imponendo taluni oneri di sede e di tempestività.

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