Cassazione Civile, Ordinanza n. 24516/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei suoi soci per l'anno d'imposta 2015, con recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di un'associazione sportiva dilettantistica, con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa della società e del reddito di partecipazione dei soci. In appello i contribuenti avevano contestato, da un lato, l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e, dall'altro, la negata deducibilità dei costi di sponsorizzazione. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato: 1) la violazione degli artt. 12 L. n. 212/2000 e 5 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che gli avvisi fossero illegittimi per mancato contraddittorio endoprocedimentale; 2) la violazione degli artt. 90, comma 8, L. n. 289/2002 e 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, deducendo che le spese di sponsorizzazione verso una ASD sono assistite da una presunzione assoluta di inerenza e non possono essere negate per asserita antieconomicità o sproporzione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il contraddittorio non richiede forme vincolate e che, nei tributi armonizzati e nelle verifiche a tavolino, il contribuente deve superare la prova di resistenza indicando in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere; nella specie tale onere non è stato assolto. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, per le sponsorizzazioni verso soggetti sportivi dilettantistici entro il limite normativo, opera una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza, non superabile mediante valutazioni di antieconomicità o di mancato ritorno commerciale.
Norme richiamate
Il richiamo è stato fatto per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo; la Corte ha ribadito che, quando il contraddittorio è previsto, non è richiesta una forma vincolata, ma un'effettiva interlocuzione preventiva.
Invocato dai ricorrenti quale base del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte lo legge in combinazione con la disciplina del contraddittorio effettivo e con la prova di resistenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma di legittimità utilizzata per denunciare violazione di legge.
art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"
La Corte qualifica la disposizione come fonte di una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni, e quindi della loro deducibilità, se ricorrono i presupposti normativi.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato come norma di collegamento per la qualificazione della spesa di sponsorizzazione come pubblicità.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Invocato per contestare la deducibilità dei costi; la Corte ribadisce che, nel caso delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche entro i limiti di legge, opera una presunzione assoluta di inerenza.
Richiamato indirettamente dalla nozione di prova di resistenza e dall'onere del contribuente di allegare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve indicare in modo concreto quali difese o elementi avrebbe potuto far valere e dimostrare la non pretestuosità dell'opposizione.
- Per le verifiche a tavolino sui tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio integra vizio dell'atto solo se supera la prova di resistenza, ossia se è ragionevole ritenere che l'interlocuzione preventiva avrebbe potuto condurre a un esito diverso o più mite.
- Le spese di sponsorizzazione corrisposte a società o associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto dalla legge e in presenza di attività promozionale del beneficiario, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza.
- In presenza della presunzione legale prevista per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, l'Amministrazione finanziaria non può negare la deducibilità del costo sulla base di una valutazione di antieconomicità o di presunta sproporzione dell'esborso rispetto al ritorno commerciale atteso.
- L'inerenza, nel sistema reddituale, è criterio di natura qualitativa e non quantitativa: non richiede la prova di un ritorno economico diretto o misurabile della singola spesa.
- La scelta imprenditoriale di investire in iniziative pubblicitarie sportive, quando la legge attribuisce alla spesa una specifica qualificazione, non è sindacabile dall'ufficio sotto il profilo dell'opportunità economica dell'operazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24486/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24487/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24488/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24489/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24491/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24492/2025 del 04/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →