Cassazione Civile, Ordinanza n. 24492/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Abruzzo che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di gestione di stabilimenti balneari e dei relativi soci per IVA, IRAP, IRES e IRPEF relative all'anno 2012. La CTR aveva ritenuto non ammissibile l'accertamento induttivo in ragione dell'adeguamento della società alle risultanze dello studio di settore e, comunque, aveva giudicato gli elementi posti a base della pretesa non sufficienti, perché privi di valore interpretativo inequivoco e di certezza. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di ultrapetizione e sulla questione pregiudiziale relativa all'inammissibilità del deposito dei ricorsi dei soci. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina sugli studi di settore sostenendo che l'adeguamento allo studio non avrebbe potuto precludere un accertamento analitico-induttivo fondato su ulteriori elementi presuntivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omesso esame di una questione processuale non integra, di per sé, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; inoltre, la censura sul merito della pretesa ultrapetizione è stata ritenuta infondata e la questione sul deposito dei ricorsi dei soci è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse, anche alla luce della natura di litisconsorzio necessario e dell'esplicita statuizione della CTR sugli effetti della decisione nei confronti dei soci. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti non solo richiamato l'adeguamento allo studio di settore, ma soprattutto escluso, in fatto, che la ripresa fosse sorretta da dati certi e da presunzioni gravi, precise e concordanti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia viene dedotto ex art. 360, n. 4, c.p.c., ma non è configurabile con riguardo all'omesso esame di questioni puramente processuali.
L'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito; l'omesso esame di eccezioni processuali non determina, di per sé, nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura per violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
art. 10, comma 10, L. n. 146 del 1998
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina degli studi di settore e dei relativi effetti sull'accertamento.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli studi di settore.
art. 10, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la preclusione derivante dall'adeguamento allo studio di settore non si estendeva all'accertamento analitico-induttivo.
Massime di principio
- L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che presuppone l'omessa decisione su domande o eccezioni di merito.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- In tema di accertamento tributario, la mera contestazione della disciplina degli studi di settore non è sufficiente se la sentenza impugnata ha escluso in fatto che la pretesa sia sorretta da elementi probatori certi e da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto o l'accoglimento su una duplice motivazione autonoma, il ricorso per cassazione deve investire entrambe le rationes, altrimenti resta inammissibile o infondato.
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