Cassazione Civile, Ordinanza n. 24491/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva stipulato nel 2012 un appalto per la realizzazione di impianti fotovoltaici, poi affidati in subappalto; nel 2013 era stata emessa una fattura per lavori eseguiti, successivamente stornata nell'ambito di una controversia civile tra committente e appaltatrice, definita con transazione nel 2015 che riduceva il corrispettivo complessivo. In seguito, nell'ambito dei rapporti con il subappaltatore, la società aveva regolato bonariamente le pretese residue mediante accollo. A fronte di verifiche fiscali, l'Ufficio aveva inizialmente contestato l'inesistenza delle operazioni e la detraibilità/deducibilità dei relativi costi e IVA; dopo un contraddittorio e un atto di adesione per l'annualità 2013, in cui era stata applicata solo una sanzione per illegittima detrazione del credito IVA senza più contestare l'inesistenza delle operazioni, l'Amministrazione aveva emesso un nuovo avviso per il 2015 riprendendo la tesi della soggettiva inesistenza della fattura del 2015 e recuperando IVA e imposte con sanzioni. La società ha impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto la pretesa erariale, denunciando anzitutto nullità per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., perché la Corte tributaria regionale si era limitata a formule generiche sugli indizi addotti dall'Ufficio senza spiegare il concreto percorso logico-giuridico né indicare quali elementi probatori dimostrassero il suo coinvolgimento in operazioni soggettivamente inesistenti; gli ulteriori motivi, assorbiti, riguardavano l'omesso esame dell'atto di adesione, la preclusione al nuovo accertamento, la disciplina della detrazione IVA, la normativa sulle operazioni inesistenti e le sanzioni non applicate per obiettiva incertezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha qualificato come meramente apparente la motivazione della sentenza di appello perché priva di una reale disamina del quadro probatorio e del percorso decisorio, e ha quindi accolto il ricorso. L'accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, intellegibile e controllabile; la motivazione solo graficamente esistente ma priva di reale sviluppo argomentativo integra nullità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio dedotto in relazione alla nullità/motivazione apparente e alle ulteriori violazioni di legge poi assorbite.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 2, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 218/1997
Richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa ammissibilità del nuovo accertamento dopo la definizione per adesione; il motivo è rimasto assorbito.
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul nuovo accertamento e sulla tutela dell'affidamento; motivo assorbito.
Richiamato dalla ricorrente sulla detrazione IVA, anche in collegamento con la direttiva IVA; motivo assorbito.
art. 1, paragrafo 2, comma 2, Direttiva 2006/112/CE
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina comune dell'IVA e del diritto alla detrazione; motivo assorbito.
art. 167 Direttiva 2006/112/CE
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla detrazione IVA; motivo assorbito.
Richiamati dalla ricorrente per la ripartizione dell'onere probatorio e l'uso delle presunzioni nella prova delle operazioni soggettivamente inesistenti; motivo assorbito.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla deducibilità dei costi relativi a operazioni asseritamente inesistenti; motivo assorbito.
art. 8 L. n. 546/1992
Richiamato in subordine dalla ricorrente in tema di non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza; motivo assorbito.
Richiamato in subordine dalla ricorrente per la non punibilità/attenuazione della sanzione in presenza di obiettiva incertezza; motivo assorbito.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito richiama in modo astratto le tesi dell'Ufficio o formule stereotipate sugli indizi, ma non esplicita quali specifici elementi di fatto e di prova abbiano sorretto il convincimento né il ragionamento logico-giuridico seguito.
- La motivazione non supera il controllo di legittimità quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere perché i fatti di causa siano stati ricondotti a operazioni soggettivamente inesistenti, specie se la sentenza non confronta in modo concreto la ricostruzione dell'Ufficio con la documentazione e la sequenza negoziale emergente dagli atti.
- Quando viene cassata la sentenza per vizio radicale di motivazione, restano assorbite le ulteriori censure che investono questioni di merito o di diritto dipendenti dall'esito del primo motivo.
- In tema di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, la decisione di merito deve confrontarsi in modo specifico con il quadro probatorio e con gli elementi fattuali del rapporto economico; non è sufficiente un'affermazione apodittica della legittimità dell'accertamento basata su una generica concatenazione di atti e soggetti apparentemente distinti.
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