Cassazione Civile, Ordinanza n. 24486/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società che era socia di una società estinta e cancellata dal registro delle imprese, per imposte dirette e IVA relative a un’annualità precedente. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo, in sintesi, che l’avviso di accertamento presupposto fosse stato notificato anche alla socia e non impugnato, sicché la pretesa era divenuta intangibile; aveva inoltre escluso la prescrizione, rilevando la tempestività tra notifica dell’avviso e cartella. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per vizi della notifica dell’avviso di accertamento ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e per invalidità della cartella, assumendo che, prima della riscossione verso la socia della società estinta, sarebbe stato necessario un nuovo e autonomo atto impositivo fondato sui presupposti dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia e/o violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, lamentando il difetto di motivazione della cartella e il mancato esame della censura; con il terzo ha denunciato nullità della sentenza per mancata considerazione dell’omessa comunicazione di irregolarità o avviso bonario prima della cartella. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, in parte infondato perché, dopo la cancellazione della società, l’obbligazione tributaria si trasferisce ai soci e l’atto impositivo notificato alla società estinta o al socio è valido ed efficace; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia sia sotto quello del vizio motivazionale; ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, precisando che l’omessa comunicazione di irregolarità integra al più una mera irregolarità e che, nel caso concreto, la cartella era conseguente a un accertamento non impugnato, divenuto definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti della socia della società estinta, valorizzando la notifica dell’avviso di accertamento alla medesima socia e la mancata impugnazione di quell’atto, con conseguente definitività della pretesa fiscale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente o mancante è stata esclusa perché il motivo del ricorso era comunque inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, e comunque infondato nei profili prospettati.
art. 132, comma 3, c.p.c.
È stato invocato per lamentare nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio sul rilievo che le doglianze non erano ritualmente e specificamente articolate.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato come parametro del vizio processuale dedotto, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e trascrivere puntualmente gli atti e i documenti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La mancata produzione o specifica indicazione degli atti rilevanti impedisce il vaglio di legittimità.
art. 112 c.p.c.
La deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso per cassazione.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte ha distinto la responsabilità dei soci ex art. 36 da quella successoria ex art. 2495 c.c., precisando che nel caso concreto non era necessaria l’emissione di un nuovo atto intestato al socio in quanto la pretesa fiscale era già stata validamente fatta valere anche nei suoi confronti.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma sulla notificazione degli avvisi di accertamento, ma la censura sulla sua violazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Il contraddittorio preventivo è richiesto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è imposto in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti tributari, senza che la Corte ravvisasse un vizio utilmente dedotto.
art. 16 L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare l’accoglimento del ricorso per difetto di specificità delle censure.
art. 17 L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente, senza incidenza decisiva nel caso concreto.
art. 8 d.lgs. n. 32 del 2001
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha richiamato la disciplina del controllo automatizzato per affermare che l’omessa comunicazione di irregolarità, quando dovuta, integra al più una mera irregolarità e non determina automaticamente la nullità della cartella.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all'art. 36-bis per il controllo automatizzato e per escludere la nullità della cartella in caso di mancato avviso bonario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma sulle conseguenze economiche del rigetto del ricorso in cassazione, applicata con il richiamo al contributo unificato aggiuntivo.
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo ai soci per i debiti residui della società estinta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che investono la notificazione di atti prodromici devono essere formulate con rigorosa specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell’accertamento della regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento, trattandosi di questione di fatto e non di un vizio processuale rilevabile direttamente in sede di legittimità.
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i debiti sociali residui si trasferiscono ai soci per effetto di un fenomeno successorio; per i debiti tributari l’Amministrazione può agire nei confronti del socio anche se l’atto impositivo originario sia stato notificato alla società estinta o al socio stesso.
- Per la validità dell’atto impositivo o della cartella notificati al socio di società estinta non è necessario, in linea generale, emettere un nuovo atto intestato al socio quando la pretesa fiscale era già stata fatta valere nei suoi confronti e non è stata impugnata.
- La mancata comunicazione di irregolarità o avviso bonario, nei procedimenti di liquidazione automatizzata, non comporta di per sé la nullità della cartella; il contraddittorio preventivo non è generalizzato, ma dipende dalla presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito e sia puntualmente riportata nel ricorso per cassazione; non è sufficiente una generica denuncia del mancato esame.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura del merito.
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