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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24488/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di controllo sui redditi d'impresa per l'anno 2006, l'Ufficio contestava alla società la grave incongruenza tra ricavi dichiarati e risultati di settore. All'esito del contraddittorio emetteva avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap, fondato su accertamento analitico-induttivo e su un esame della documentazione contabile e delle fatture relative a due contratti di subappalto, rilevando che alcuni costi non erano stati correttamente ribaltati e che, per la quota non ribaltata, mancavano riscontri contabili e ricavi corrispondenti. La CTP rigettava il ricorso della contribuente, mentre la CTR accoglieva l'appello ritenendo errata l'identificazione dello studio di settore applicabile. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava motivazione apparente e violazione delle norme processuali perché la CTR aveva deciso come se l'atto fosse fondato su studi di settore, trascurando che si trattava di accertamento analitico-induttivo; con il secondo denunciava violazione dell'art. 109 TUIR per avere la CTR ritenuto deducibili i costi senza prova dell'inerenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e sostanzialmente estranea al thema decidendum, perché basata sull'erronea premessa che l'accertamento fosse fondato sugli studi di settore, mentre invece l'atto era analitico-induttivo e sorretto dall'esame di fatture e documentazione contabile. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene invocato il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sostanzialmente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza di merito deve contenere una motivazione idonea a chiarire la decisione; una motivazione del tutto estranea al giudizio è equiparata a motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non solo formalmente presente; altrimenti la decisione è viziata.

  • art. 109 TUIR

    Il motivo è stato dedotto in relazione alla deducibilità dei costi e alla prova della loro inerenza, ma non è stato esaminato perché assorbito.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non affronta il reale oggetto del giudizio e si fonda su un presupposto completamente diverso da quello posto a base dell'accertamento impugnato.
  • In materia di accertamento tributario, il giudice di merito deve verificare la concreta natura dell'atto impositivo: se l'Ufficio ha operato un accertamento analitico-induttivo, è inconferente decidere come se si trattasse di un accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore.
  • Quando il primo motivo di ricorso attacca la nullità della sentenza per motivazione apparente ed è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • La deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza; tuttavia la questione non può essere esaminata se la sentenza di merito viene cassata per vizio radicale di motivazione prima di affrontare il merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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