Cassazione Civile, Ordinanza n. 24488/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di controllo sui redditi d'impresa per l'anno 2006, l'Ufficio contestava alla società la grave incongruenza tra ricavi dichiarati e risultati di settore. All'esito del contraddittorio emetteva avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap, fondato su accertamento analitico-induttivo e su un esame della documentazione contabile e delle fatture relative a due contratti di subappalto, rilevando che alcuni costi non erano stati correttamente ribaltati e che, per la quota non ribaltata, mancavano riscontri contabili e ricavi corrispondenti. La CTP rigettava il ricorso della contribuente, mentre la CTR accoglieva l'appello ritenendo errata l'identificazione dello studio di settore applicabile. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava motivazione apparente e violazione delle norme processuali perché la CTR aveva deciso come se l'atto fosse fondato su studi di settore, trascurando che si trattava di accertamento analitico-induttivo; con il secondo denunciava violazione dell'art. 109 TUIR per avere la CTR ritenuto deducibili i costi senza prova dell'inerenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e sostanzialmente estranea al thema decidendum, perché basata sull'erronea premessa che l'accertamento fosse fondato sugli studi di settore, mentre invece l'atto era analitico-induttivo e sorretto dall'esame di fatture e documentazione contabile. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene invocato il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sostanzialmente.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza di merito deve contenere una motivazione idonea a chiarire la decisione; una motivazione del tutto estranea al giudizio è equiparata a motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e non solo formalmente presente; altrimenti la decisione è viziata.
art. 109 TUIR
Il motivo è stato dedotto in relazione alla deducibilità dei costi e alla prova della loro inerenza, ma non è stato esaminato perché assorbito.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non affronta il reale oggetto del giudizio e si fonda su un presupposto completamente diverso da quello posto a base dell'accertamento impugnato.
- In materia di accertamento tributario, il giudice di merito deve verificare la concreta natura dell'atto impositivo: se l'Ufficio ha operato un accertamento analitico-induttivo, è inconferente decidere come se si trattasse di un accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore.
- Quando il primo motivo di ricorso attacca la nullità della sentenza per motivazione apparente ed è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- La deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza; tuttavia la questione non può essere esaminata se la sentenza di merito viene cassata per vizio radicale di motivazione prima di affrontare il merito.
Come è indicizzato
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