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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24487/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di prestazioni rese in forza di una convenzione stipulata nel 2008 per lavori relativi a un impianto di depurazione. Il Commissario di Governo propose opposizione sostenendo di non essere legittimato passivamente, poiché l'obbligazione sarebbe gravata sulla Regione Campania, sia quale soggetto finanziatore dell'opera sia perché, cessato il mandato commissariale, la Regione sarebbe subentrata nei rapporti e nel contenzioso in base a successive disposizioni normative e ad atti commissariali di trasferimento. In primo e secondo grado l'opposizione fu respinta. Nel ricorso per cassazione il Commissario dedusse violazione e falsa applicazione di varie disposizioni che avrebbero determinato ex lege la successione della Regione nei rapporti controversi, sostenendo che il giudice d'appello non aveva riconosciuto il subentro automatico della Regione e la conseguente carenza di legittimazione passiva del Commissario. La censura, tuttavia, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la doglianza perché non colpiva una delle autonome ragioni poste a base della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non attingeva la ratio decidendi della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre le tesi difensive sul preteso subentro della Regione senza confrontarsi con la decisione di rito fondata sulla mancata impugnazione di una delle autonome rationes del primo giudice. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di lite in favore della società resistente e ha escluso il pagamento del contributo unificato per l'esenzione istituzionale del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 6-quinquies, d.l. n. 69 del 2013

    "Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale... è assegnato al Commissario delegato... il compito di definire... il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro"

    norma invocata dal ricorrente per sostenere l'assegnazione al Commissario del compito di definire il contenzioso residuo e individuare gli enti subentranti.

  • art. 5 d.l. n. 136 del 2013

    richiamato dal ricorrente a supporto del preteso subentro della Regione nei rapporti controversi.

  • art. 11, comma 3-quinquies, d.l. n. 210 del 2015

    richiamato dal ricorrente a supporto del preteso subentro della Regione nei rapporti controversi.

  • art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013

    "Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti... subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti..."

    richiamato come norma che prevede il subentro automatico degli enti ordinariamente competenti nei rapporti e nei giudizi pendenti alla cessazione dell'emergenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    norma utilizzata dalla Corte per affermare che il motivo privo di specifica attinenza alla decisione impugnata si risolve in un "non motivo" ed è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere il pagamento del contributo unificato in ragione dell'esenzione istituzionale del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre difese di merito già disattese.
  • Se la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e una sola di esse non viene specificamente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile perché non idoneo a scalfire la statuizione.
  • Il motivo di ricorso deve contenere una critica puntuale alla motivazione del provvedimento impugnato; la mera contrapposizione della propria tesi difensiva integra un "non motivo" ex art. 366, n. 4, c.p.c.
  • La deduzione di un preteso subentro ex lege in rapporti e contenziosi non basta a superare una declaratoria di inammissibilità se non viene contestato il rilievo processuale posto a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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