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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24489/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011, fondato su responsabilità solidale ex art. 14, comma 4, d.lgs. 472/1997 per debiti fiscali della società cedente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello l'Ufficio aveva censurato tale decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello rilevando che il documento risultava carente di alcune pagine, con conseguente frammentarietà e impossibilità di comprendere i motivi di impugnazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello sulla base della mera incompletezza materiale dell'atto notificato e depositato, dall'altro la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la decisione fosse priva di una reale argomentazione logica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, consentiva di comprendere le ragioni della declaratoria di inammissibilità: il giudice di merito aveva esaminato prioritariamente l'eccezione relativa alla mancanza di alcune pagine dell'atto d'appello e aveva ritenuto l'impugnazione frammentaria e incomprensibile; l'eventuale frase poco chiara era solo un refuso o una formulazione stilisticamente involuta, non una motivazione apparente. È stato respinto anche il primo motivo: nel caso concreto l'atto d'appello risultava privo di tutte le pagine dispari sia nella copia notificata sia in quella depositata, sicché non si trattava di una mera irregolarità della notificazione sanabile, ma di un atto depositato in modo incompleto e non regolarmente costituito, tale da renderne inintelligibile il contenuto e impedire la completa comprensione dei motivi di impugnazione. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a base della decisione o non svolge una disamina logico-giuridica sufficiente a consentire il controllo sulla correttezza del ragionamento; una motivazione sintetica ma comprensibile non integra nullità.
  • Nel processo tributario la mancanza di pagine nell'atto di appello non comporta automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve verificare in concreto se l'incompletezza abbia reso incomprensibili i motivi di gravame e abbia leso il diritto di difesa della controparte.
  • Se l'atto di impugnazione risulta incompleto non solo nella copia notificata ma anche in quella depositata, l'incompletezza non è un semplice vizio di notificazione sanabile, ma può determinare l'inammissibilità per difetto di intelligibilità e di regolare costituzione.
  • Il principio di raggiungimento dello scopo opera solo quando l'atto, pur viziato, consenta comunque la piena comprensione delle ragioni dell'impugnazione; non opera quando l'incompletezza impedisce di ricostruire il contenuto essenziale dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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