Cassazione Civile, Ordinanza n. 17579/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento, già disposto in primo grado, di un avviso di accertamento di nuovo classamento di un immobile, con conseguente aumento della rendita catastale. La controversia nasceva da una revisione del classamento adottata d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, nell'ambito di una microzona comunale ritenuta anomala per significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa sospensione del giudizio in attesa dell'esito di altro giudizio amministrativo sulla legittimità degli atti presupposti; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso di classamento, nonostante la sua indicazione dei presupposti giuridici e fattuali; 3) violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e degli artt. 3 e 53 Cost. per la medesima ragione, sostenendo che il provvedimento fosse adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e di una causa pregiudicante definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, il secondo e il terzo motivo: per il classamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto deve essere motivato in modo rigoroso e specifico, con indicazione concreta dei fattori che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare; non basta il richiamo alla microzona, allo scostamento tra valori medi o a formule generiche. La CTR si era quindi conformata ai principi consolidati della Cassazione nel ritenere insufficiente la motivazione dell'avviso. Nessuna statuizione sulle spese, perché il contribuente era rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione delle norme sulla sospensione del processo.
la sospensione per pregiudizialità necessaria non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni di legge.
richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. per escludere l'obbligo di sospensione nel processo tributario.
indicato come base della sospensione facoltativa in pendenza di giudizio connesso o pregiudicante non definitivo.
richiamato per l'ipotesi di conflitto tra giudicati sopravvenuto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro dei motivi di violazione di legge relativi alla motivazione dell'avviso di classamento.
l'avviso di accertamento tributario deve essere adeguatamente motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le ragioni del provvedimento.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
la revisione del classamento per microzone è legittima, ma impone una motivazione rigorosa e concreta sugli elementi che hanno inciso sul classamento della singola unità immobiliare.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della disciplina, ma non idoneo a superare l'obbligo motivazionale rigoroso.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso, senza incidere sulla conclusione della Corte.
indicato come fonte dei parametri rilevanti per la valutazione del classamento, tra cui qualità urbana, ambientale e caratteristiche edilizie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel caso di pregiudizialità tecnica tra giudizi, la sospensione del processo non è automaticamente obbligatoria ex art. 295 c.p.c. se il giudizio pregiudicante è già definito con sentenza non passata in giudicato; in tale situazione il giudice può, al più, disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- La revisione del classamento catastale d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, pur essendo riferita a una microzona con scostamento significativo dei valori, richiede una motivazione specifica e rigorosa, che individui gli elementi concreti incidenti sulla singola unità immobiliare.
- Non è sufficiente, ai fini della legittimità del riclassamento, il solo richiamo allo scostamento statistico della microzona o a formule generiche su riliqualificazione urbana: occorre indicare i fattori estrinseci e le caratteristiche edilizie che giustificano il diverso classamento del singolo immobile.
- La motivazione dell'avviso di classamento deve essere verificabile ex ante e non può essere integrata successivamente in giudizio dall'Amministrazione; la possibilità per il contribuente di difendersi nel processo non sana una motivazione originariamente insufficiente.
- L'atto di riclassamento deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni concrete del provvedimento e di ricostruire i criteri usati per la determinazione della nuova rendita catastale.
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