Cassazione Civile, Ordinanza n. 29257/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da controlli formali ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 sulle dichiarazioni dei redditi di due coniugi per l'anno d'imposta 2015, con recupero di detrazioni ritenute non documentate e conseguente emissione di atti con richiesta di imposta, sanzioni e interessi; parallelamente risultano impugnati anche ulteriori avvisi di accertamento e le cartelle conseguenti. I contribuenti avevano visto respingere i ricorsi in appello, in particolare sul presupposto che gli atti emessi ex art. 36-ter non fossero autonomamente impugnabili. In cassazione hanno dedotto violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la comunicazione di irregolarità conteneva una ben individuata pretesa tributaria ed era dunque immediatamente impugnabile. Hanno inoltre chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o comunque del difetto di interesse per i motivi secondo e terzo, per sopravvenuta definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente ai motivi secondo e terzo, relativi ad altri avvisi di accertamento, mentre ha accolto il primo motivo. Ha affermato che l'avviso bonario/comunicazione di irregolarità emesso ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 è autonomamente impugnabile quando rende nota al contribuente una pretesa tributaria definita e sufficientemente specifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
controllo formale; comunicazione di irregolarità
la comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, quando porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, è autonomamente impugnabile
elencazione degli atti impugnabili
l'elencazione è tassativa, ma non preclude l'impugnazione di altri atti che contengano una pretesa tributaria ben individuata e le sue ragioni fattuali e giuridiche
l'interesse ad agire sorge già con la comunicazione dell'Ufficio che incide sulla posizione del contribuente e giustifica la tutela giurisdizionale
ai fini dell'interpretazione dell'atto occorre valorizzare il senso letterale e la lettura sistematica complessiva del contenuto, per ricavarne il reale significato sostanziale
artt. 24, 53 e 97 Cost.
sono richiamati come parametri che giustificano un'interpretazione estensiva delle norme sull'impugnabilità degli atti tributari
è richiamata per l'allargamento della giurisdizione tributaria
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili non impedisce di ricorrere anche contro atti atipici o non formalmente qualificati come avvisi, purché essi contengano una pretesa fiscale già definita e specificamente motivata.
- La comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 è autonomamente impugnabile quando non si limiti a un mero invito bonario, ma espliciti con chiarezza le somme pretese e le ragioni del recupero.
- L'interesse ad agire sussiste già al momento della ricezione dell'atto impositivo o para-impositivo, se esso incide in modo attuale sulla posizione del contribuente e richiede una tutela immediata.
- Nell'interpretazione degli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere considerati il testo letterale e il significato complessivo dell'atto, per coglierne la reale portata sostanziale.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia determina l'inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse limitatamente alle questioni effettivamente definite.
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