Cassazione Civile, Ordinanza n. 39815/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2007 ai fini IRAP, IVA e altro, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La contribuente, socia di una s.n.c., aveva impugnato l'atto deducendo in primo grado la tardività/decadenza della riscossione; la CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, rilevando che le censure ricalcavano quelle di primo grado senza confrontarsi con la ragione decisiva della sentenza di primo grado. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la CTR non avesse esaminato il motivo relativo alla decadenza per violazione della l. n. 106/2005, art. 1, comma 5-bis; il secondo per nullità della cartella in relazione agli artt. 1306, comma 2, c.c. e 3 e 53 Cost., sostenendo che un altro coobbligato solidale aveva ottenuto, in diverso giudizio, sentenza passata in giudicato favorevole sulla medesima cartella, giudicato che avrebbe dovuto estendersi alla ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, così escludendo di esaminare il merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo: il giudicato favorevole formatosi in altro giudizio a favore di un diverso coobbligato era sì astrattamente opponibile anche in materia tributaria, ma nel caso concreto si era formato quando il giudizio di appello era già pendente e non era stato tempestivamente dedotto in quella sede; pertanto la censura era preclusa in cassazione e la decisione difforme avrebbe potuto essere fatta valere solo con revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. Nulla è stato statuito sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Indica la base normativa della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato.
Invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla reale ratio della decisione di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come vizio processuale.
Consente, in presenza dei presupposti, al condebitore solidale di opporre al creditore il giudicato favorevole formatosi in giudizio tra quest'ultimo e altro condebitore.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non centrale nella motivazione decisoria.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non centrale nella motivazione decisoria.
Usato per determinare il momento di passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio.
artt. 61 e 32 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per individuare il termine ultimo entro cui il giudicato esterno doveva essere tempestivamente dedotto nel giudizio tributario di appello.
Indicato come rimedio esperibile contro la sentenza di appello pronunciata in difformità da un giudicato esterno non tempestivamente dedotto.
Richiamato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale che ha disciplinato la definizione in camera di consiglio.
art. 1-bis d.l. n. 168/2016 conv. in l. n. 197/2016
Norma che ha introdotto il rito camerale richiamato nell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura di omessa pronuncia non può colpire una decisione che abbia definito il gravame in rito senza esaminare il merito.
- L'appello nel processo tributario è inammissibile quando ripropone in modo generico le stesse doglianze del primo grado senza specifiche critiche alla motivazione decisiva della sentenza di primo grado.
- Il giudicato favorevole formatosi tra il creditore e uno dei condebitori solidali può, in linea di principio, essere opposto dagli altri condebitori anche in materia tributaria, ma solo se ricorrono cumulativamente i presupposti del giudicato esterno e se il condebitore interessato non sia già soggetto a un giudicato proprio sul medesimo rapporto.
- Il giudicato esterno formatosi in pendenza del giudizio di appello deve essere tempestivamente dedotto in quella sede; se ciò non avviene, la questione è preclusa in cassazione e l'eventuale decisione difforme può essere fatta valere con revocazione.
- Nel rapporto obbligatorio solidale, l'estensione soggettiva del giudicato favorevole opera solo nei rapporti tra creditore e condebitore estraneo al giudizio, non nei casi in cui il giudicato si sia già formato nei confronti del medesimo soggetto o in presenza di ragioni personali del coobbligato che aveva ottenuto la decisione favorevole.
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