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Sentenza

Sentenza n. 1626/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 mediante emissione di carta del docente o analoghi buoni elettronici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.000,00 mediante emissione di carta del docente o analoghi buoni elettronici. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nonostante la notifica dello stesso e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il TAR ha inoltre rilevato l’irrilevanza processuale di una nota depositata dalla ricorrente, perché tardiva rispetto ai termini a ritroso del rito dell’ottemperanza e perché non era applicabile la disciplina emergenziale relativa alle udienze da remoto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine di legge decorrente dalla notifica del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza civile, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte. Il commissario ad acta deve esercitare il proprio munus, ritenuto obbligatorio, e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono integrare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l’ottemperanza, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dopo la notifica del titolo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario appartenente all’amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ottemperanze aventi a oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applica il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese relative alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
  • La verifica del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 integra i presupposti per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione obbligata al pagamento.
  • Il munus del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta appartiene all’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’esecuzione attraverso il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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