Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- della deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali partecipanti all'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese assunta nella seduta del 22 luglio 2025 con verbale di deliberazione n. 10, recante "Valutazioni adempimenti previsti nella delibera n. 7 del 21 maggio 2025 avente ad oggetto "Indirizzi per la gestione della situazione relativa all'affidamento al gestore unico" e conseguente diffida. Ulteriori indirizzi.", pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data 1° agosto 2025 e in pari data trasmessa alla medesima Egea Acque S.p.A.; - del Parere tecnico, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 Cuneese, recante "Valutazioni adempimenti previsti nella deliberazione n. 7 del 21 maggio 2025 e conseguente diffida – Ulteriori indirizzi"; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o successivi anche non noti; nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta decadenza di Cogesi dall'affidamento in house del servizio idrico integrato nell'Ato4 Cuneese, a causa dell'incapacità economico-finanziaria della stessa di far fronte agli impegni economico-finanziari connessi al subentro nella gestione del servizio idrico e, conseguentemente, l'inefficacia del relativo contratto di servizio e/o per la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di un provvedimento che disponga la decadenza di tale affidamento per le medesime ragioni”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., prendendo atto della rinuncia al ricorso ritualmente effettuata e accettata dalle altre parti. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla concorde richiesta delle parti.
Atto impugnato: deliberazione dell’Egato 4 recante valutazioni sugli adempimenti relativi all’affidamento al gestore unico, diffida e ulteriori indirizzi, unitamente al relativo parere tecnico
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la deliberazione dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese e il relativo parere tecnico, chiedendone l’annullamento, nonché l’accertamento della decadenza del Consorzio Gestori Servizi Idrici dall’affidamento in house del servizio idrico integrato, per asserita incapacità economico-finanziaria di far fronte agli impegni connessi al subentro nella gestione, con conseguente inefficacia del contratto di servizio o condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di decadenza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori e notificata alle altre parti, che vi hanno aderito.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti processuali, comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve risultare da dichiarazione sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alle altre parti; nel caso concreto la rinuncia è stata ritualmente effettuata e accettata.
art. 85 c.p.a.
La dichiarazione di estinzione è pronunciata dal giudice in conseguenza della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, quando è resa con le forme previste dall’art. 84 c.p.a. e notificata alle altre parti, consente al giudice di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’adesione delle altre parti alla rinuncia consente la compensazione delle spese di lite quando tale regolazione è concordemente richiesta.
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