Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento della delibera del Consiglio della Provincia di Asti n. 45 del 29 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio della Provincia di Asti relativa al piano di controllo quinquennale della fauna selvatica
Esito
La controversia
L’associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio della Provincia di Asti n. 45 del 29 luglio 2025. Nel corso del giudizio, la Provincia ha rilevato che ISPRA aveva espresso parere non favorevole al piano nella sua formulazione originaria, dichiarandosi disponibile a esaminare una nuova richiesta che recepisse le indicazioni tecniche formulate. La Provincia ha quindi ritenuto opportuno recepire tali indicazioni, predisporre un nuovo piano di controllo e sottoporlo nuovamente alla verifica di ISPRA, disponendo l’annullamento in autotutela della delibera impugnata. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso dedotti dall’associazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la Provincia ha annullato in autotutela la delibera impugnata, facendo venir meno l’interesse alla decisione sulla legittimità dell’atto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell’intervento in autotutela dell’amministrazione. È stata rinviata a separato decreto presidenziale la liquidazione del compenso al difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rendendo non necessaria la decisione sulla legittimità dell’atto originario.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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