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Sentenza

Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza “della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2144/2025 pubblicata il 18/09/2025, munita di formula esecutiva il 22/09/2025 e notificata in pari data al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all’indirizzo PEC prot.pr.torino@giustiziacert.it, con la quale il Tribunale Ordinario di Torino condannava il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 86.993,08 a titolo di incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, oltre interessi legali dal 09/08/2023 e l’eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione ed interessi legali”;

Giustizia amministrativa202600532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di incentivo per funzioni tecniche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2144/2025, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 86.993,08, oltre interessi legali dal 9 agosto 2023 e dell'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi legali, a titolo di incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016. La domanda non comprendeva le spese del giudizio civile, già pagate dal Ministero al difensore antistatario. Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle somme oggetto della condanna. Il Ministero si è costituito senza formulare difese né depositare documenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato anzitutto che la sentenza civile fosse passata in giudicato, come risultante dall'attestazione della cancelleria, e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ritenuto comprovato l'inadempimento del Ministero, anche in ragione della mancata contestazione specifica ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Il Ministero è stato ordinato a pagare le somme liquidate dal giudice civile entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR non ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola allo stato non necessaria in considerazione della durata dell'inadempimento, della decorrenza degli interessi legali e della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse assimilati.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

    La mancata contestazione specifica dell'inadempimento da parte dell'amministrazione costituita consente di porre tale fatto a fondamento della decisione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di fissare, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tale misura non necessaria.

  • art. 113 d.lgs. 50/2016

    Costituisce il titolo sostanziale dell'incentivo per funzioni tecniche riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni un'amministrazione statale al pagamento di somme di denaro, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione specifica dell'inadempimento da parte dell'amministrazione costituita consente al giudice di porre tale fatto a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Accertato l'inadempimento di un'amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, l'esecuzione sia adeguatamente garantita dall'assegnazione di un termine, dalla nomina del commissario ad acta, dalla decorrenza degli interessi legali e dalla complessiva durata dell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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