Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1. del provvedimento di diniego dell'ASUFC - Dipartimento di Prevenzione SOC Sanità animale di Prot. n. 0062743 - P/GEN/ASUFC del 17 aprile 2025, inviato a mezzo PEC in pari data al legale della ricorrente Società Agricola Gobbi Frattini s.r.l., ad oggetto: “Legge 02.06.1988, n° 218 - Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Richiesta liquidazione indennizzo focolaio Influenza Aviaria Stabilimento cod. az. IT 100UD035 Riferimento ns. prot.n.31131 A-GEN/ASUFC del 26.02.2025 - DINIEGO”; 2. nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’indennizzo previsto per l’abbattimento di tacchini disposto a seguito di un focolaio di influenza aviaria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha riassunto, ai sensi degli artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a., il ricorso straordinario originariamente proposto contro il diniego dell’ASUFC di liquidare l’indennizzo previsto dall’art. 2 della l. 218/1988. Gli animali erano di proprietà della ricorrente, ma allevati in soccida presso un’azienda agricola soccidaria. L’Amministrazione aveva negato l’indennizzo rilevando la violazione delle prescrizioni di biosicurezza relative all’adeguamento delle anticamere dei capannoni e alla manutenzione delle reti antipassero, nonché la conclusione sfavorevole del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della soccidaria, quale operatore dell’allevamento, mediante pagamento della sanzione in misura ridotta. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa unionale e nazionale in materia di sanità animale, biosicurezza e indennizzi, della l. 689/1981 e delle disposizioni civilistiche sulla soccida; violazione dei principi di legalità, partecipazione, legittimo affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento; nonché eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il pagamento della sanzione da parte della soccidaria non fosse opponibile alla soccidante, che le irregolarità rilevate dopo l’abbattimento non dimostrassero la preesistenza delle violazioni, che le reti antipassero fossero state adeguate nel gennaio 2024 e poi danneggiate durante le operazioni di abbattimento, che le anticamere fossero state rimosse per consentire l’accesso dei mezzi e che il virus potesse essere entrato per via aerogena anziché attraverso la fauna selvatica. Ha chiesto, in subordine, la liquidazione della quota di indennizzo spettante alla soccidante.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il gravame e prescindendo dalle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall’ASUFC. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull’esito del procedimento sanzionatorio e sulle violazioni delle prescrizioni di biosicurezza. Il verbale di contestazione era stato correttamente elevato nei confronti della soccidaria, qualificata come “operatore” ai sensi del d.lgs. 136/2022, mentre la ricorrente risultava proprietaria degli animali. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 l. 689/1981 ha estinto l’obbligazione sanzionatoria, ma ha anche determinato la definitività dell’accertamento della violazione, non essendo stata contestata la sanzione. Tale esito integra il presupposto ostativo previsto dall’art. 2, comma 8, l. 218/1988, che subordina la corresponsione dell’indennità alla conclusione favorevole del procedimento sanzionatorio quando siano state violate le norme di biosicurezza o i provvedimenti dell’autorità veterinaria. Il fatto preclusivo opera nei confronti sia della soccidaria sia della soccidante, poiché la legge non consente di frazionare l’indennità tra le parti del contratto di soccida quando la violazione riguarda l’allevamento nel suo complesso. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguatamente istruito e motivato il diniego. Le analisi dell’Istituto Zooprofilattico avevano indicato una probabile introduzione del virus dalla fauna selvatica, in ragione della corrispondenza del clade virale con quello riscontrato negli uccelli selvatici presenti nell’area e dell’assenza di corrispondenza con focolai riconducibili alla veicolazione umana. Non è stata ravvisata contraddizione tra la rilevazione della presenza delle reti antipassero e la prescrizione di adeguarle: le reti esistevano, ma erano inadeguate. Il sopralluogo del novembre 2024 aveva inoltre riscontrato nuovamente reti danneggiate o insufficienti, evidenziando una carenza di manutenzione continuativa. Quanto alle anticamere dei capannoni, il verbale successivo aveva attestato la mancata ottemperanza alla prescrizione di adeguamento; la tesi secondo cui le barriere sarebbero state rimosse durante l’abbattimento non è stata provata ed è stata ritenuta incompatibile con la natura solida e non precaria che le strutture avrebbero dovuto avere. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice amministrativo del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione prevista dall’art. 10 d.P.R. 1199/1971.
art. 2 l. 218/1988
L’indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla normativa sanitaria, dalla legge stessa, dal regolamento di polizia veterinaria o dai provvedimenti adottati dalle autorità competenti; ove competa, è corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa.
La violazione delle disposizioni di biosicurezza e la mancata conclusione favorevole del procedimento sanzionatorio precludono la corresponsione dell’indennizzo per gli animali abbattuti. Il fatto preclusivo rileva nei confronti sia del soccidario sia del soccidante e non consente il frazionamento dell’indennità.
art. 16 l. 689/1981
Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue l’obbligazione sanzionatoria e, secondo il giudice, conferma l’intervenuta violazione quando il trasgressore scelga di pagare anziché contestare l’accertamento.
art. 23, comma 3, d.lgs. 136/2022
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all’art. 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5000 euro.
La sanzione per la mancata adozione delle misure di biosicurezza è riferita all’operatore, individuato nel caso concreto nella soccidaria.
art. 10, comma 1, regolamento UE 2016/429
Costituisce il parametro unionale degli obblighi di biosicurezza la cui violazione può impedire il riconoscimento dell’indennizzo.
art. 4, punto 24, regolamento UE 2016/429
La nozione di operatore comprende la persona fisica o giuridica responsabile degli animali o dei prodotti, anche per un periodo limitato.
d.m. 7 marzo 2023, punto 2.1.1
Il soccidante corrisponde al proprietario degli animali e il soccidario all’operatore.
Nella soccida distingue la posizione del proprietario degli animali da quella dell’operatore dell’allevamento ai fini degli obblighi di biosicurezza e delle relative conseguenze.
d.m. 30 maggio 2023
Impone il mantenimento continuativo dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti avicoli, compresa l’integrità e adeguatezza delle reti antipassero.
art. 16 l. 689/1981
Il pagamento in misura ridotta, effettuato dalla soccidaria quale operatore, è stato ritenuto idoneo a rendere definitivo l’accertamento della violazione rilevante nel procedimento di liquidazione dell’indennizzo.
Massime di principio
- Il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 l. 689/1981, anziché la contestazione dell’accertamento, estingue l’obbligazione sanzionatoria e rende definitivo, ai fini di un successivo procedimento amministrativo collegato, il fatto della violazione accertata.
- Quando la normativa sanitaria subordina l’indennizzo per l’abbattimento di animali alla conclusione favorevole del procedimento sanzionatorio, l’accertamento definitivo di violazioni delle prescrizioni di biosicurezza preclude il riconoscimento dell’indennità.
- Nella gestione di un allevamento in soccida, la distinzione tra proprietario degli animali e operatore dell’allevamento rileva ai fini dell’individuazione del soggetto destinatario della sanzione, ma la violazione accertata nell’allevamento può operare come fatto preclusivo dell’indennizzo richiesto da entrambe le parti, quando la normativa non consenta il frazionamento del beneficio.
- Il procedimento sanzionatorio, volto ad accertare la responsabilità personale del trasgressore, deve essere distinto dal procedimento di liquidazione dell’indennizzo: l’esito del primo può tuttavia costituire, nel secondo, un fatto vincolante o preclusivo previsto dalla legge.
- La violazione dell’obbligo di biosicurezza ha carattere continuativo: la precedente verifica di adeguamento delle strutture non esclude che successive carenze di manutenzione o il ripristino di condizioni non conformi possano essere accertati in un momento successivo.
- È adeguatamente motivato il diniego dell’indennizzo che individui specifiche carenze strutturali e di manutenzione, le colleghi sulla base di accertamenti tecnici all’ingresso dell’agente patogeno e confuti puntualmente le spiegazioni alternative prospettate dall’interessato.
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