Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensiva: per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: – del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 16.12.2025 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità - direzione generale del personale delle risorse, notificato ai ricorrenti in data 17.12.2025 e recante LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI MINORILI, con particolare riferimento al personale dell'istituto penale minorile di Treviso (soppresso); – del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 17.12.2025 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità - direzione generale del personale delle risorse, notificato ai ricorrenti in pari data, e recante L'ELENCO DEGLI ISTITUTI PER MINORENNI PRESSO I QUALI IL PERSONALE DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI TREVISO POTEVA PRESENTARE ISTANZA DI TRASFERIMENTO, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del p.c.d. 6 agosto 2021; – del provvedimento -OMISSIS-, emesso in data 24.12.2025 dal medesimo ente e notificato a tutti i ricorrenti in data 29.12.2025, recante la precisazione relativa alla SCELTA DELLE SEDI ai sensi dell'art. 13 comma 2; – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e per l'accertamento: del diritto dei ricorrenti ad essere trasferiti d'ufficio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 del p.c.d. 6 agosto 2021; ​ Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 26/3/2026: per l'annullamento, previa sospensiva: del provvedimento. -OMISSIS- del 17.02.2026 recante L' ESCLUSIONE delle sedi UIEPE (Uffici Interdistrettuali per l’Esecuzione Penale Esterna), UDEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e delle Scuole di Formazione, e di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere trasferiti secondo i criteri di cui al PCD 10.1.2026, art. 13;

Giustizia amministrativa202600024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali di riorganizzazione e mobilità conseguenti alla soppressione dell'Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, inclusi gli elenchi delle sedi trasferibili e l'esclusione di CPA, UIEPE, UDEPE e Scuole di Formazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, tutti dipendenti dell'Istituto Penale per i Minorenni di Treviso soppresso nel novembre 2025, hanno impugnato gli atti ministeriali che individuavano le sedi limitrofe e le sedi nazionali presso cui presentare domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 13 del P.C.D. 6 agosto 2021 e del P.C.D. 10 gennaio 2026. Hanno dedotto la violazione della disciplina sulla mobilità conseguente alla soppressione della sede, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà, incoerenza, incongruità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, hanno contestato l'originaria limitazione delle sedi agli istituti minorili, chiedendo l'inclusione degli istituti penitenziari per adulti e dei Centri di Prima Accoglienza; l'esclusione o la mancata specificazione delle sedi effettivamente disponibili per personale maschile e femminile; la previsione della previa assegnazione degli agenti del 186° corso di formazione; con motivi aggiunti hanno impugnato l'esclusione di UIEPE, UDEPE e Scuole di Formazione. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi e l'irricevibilità o inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che l'esclusione di tali ultime sedi fosse già contenuta nell'atto originario e che per esse fossero previste procedure selettive specifiche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, poiché tutti i ricorrenti, dipendenti della sede soppressa, erano portatori di un interesse comune e omogeneo all'ampliamento della platea delle sedi disponibili per la mobilità. Ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda relativa all'inclusione degli istituti penitenziari per adulti, poiché l'Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva consentito di presentare domanda anche per tali sedi, subordinatamente alla loro preventiva individuazione nell'avviso di mobilità. Ha accolto la domanda relativa ai CPA, stabilendo che l'esclusione generalizzata è illegittima e che devono essere incluse, quali sedi opzionabili, le strutture dotate di organico autonomo e non integrato nell'istituto penale minorile di riferimento, con propria articolazione organizzativa. Ha accolto anche la censura concernente la mancata distinzione dei posti disponibili per personale maschile e femminile: l'avviso deve indicare preventivamente le sedi e le vacanze concretamente accessibili, distinguendo per genere e ruolo, soprattutto perché i dipendenti possono indicare un numero limitato di sedi in ordine di preferenza. Ha escluso la legittimità della priorità accordata agli agenti del 186° corso di formazione rispetto ai dipendenti costretti alla mobilità per soppressione della sede, ritenendo che l'unico limite normativamente rilevante sia l'esistenza della vacanza organica. Ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti relativi a UIEPE, UDEPE e Scuole di Formazione, poiché l'esclusione era già stata espressamente disposta nell'atto del 16 dicembre 2025, non impugnato tempestivamente per tale profilo; il successivo atto del 17 febbraio 2026 aveva natura meramente confermativa. Il TAR ha inoltre rilevato che tali sedi erano comunque soggette a specifiche procedure selettive e non potevano essere conseguite mediante trasferimento diretto. Il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, in favore dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 13 P.C.D. 6 agosto 2021

    Criteri per la mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria ... in caso di “Soppressione della sede di servizio”

    La disciplina consente la ricollocazione del personale della sede soppressa mediante trasferimento d'ufficio o domanda individuale verso sedi disponibili, valorizzando la sede limitrofa.

  • art. 13 P.C.D. 10 gennaio 2026

    Il dipendente può chiedere l'assegnazione a “sede limitrofa” oppure ad “Altro reparto di Polizia Penitenziaria”

    La nozione di altro reparto comprende, in presenza di autonomia organizzativa e organica, anche CPA autonomi, mentre non consente l'esclusione generalizzata di tutte le strutture di tale tipologia.

  • art. 1, comma 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86

    in alternativa, di essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, “nell'ambito di un altro reparto di istituto penitenziario”. La domanda è accolta nei limiti delle vacanze organiche relative alla sede richiesta

    La mobilità alternativa è condizionata alle vacanze organiche della sede richiesta; il giudice individua nella vacanza organica l'unico limite rilevante per la ricollocazione, senza priorità ulteriore in favore degli agenti del 186° corso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Gli atti di mobilità devono essere adeguatamente motivati e indicare in modo chiaro le sedi e i posti concretamente disponibili.

  • art. 4 D.M. 1 dicembre 2017

    La copertura delle posizioni presso gli uffici di esecuzione penale esterna segue una procedura selettiva, con interpello, eventuale colloquio e graduatoria; tali sedi non sono quindi conseguibili mediante trasferimento diretto nella procedura esaminata.

  • art. 3, comma 2, P.C.D. 10 gennaio 2026

    indicazione, con ordine di priorità, di “massimo tre Istituti”

    Il limite al numero delle sedi indicabili impone che l'Amministrazione fornisca preventivamente informazioni complete sulle sedi realmente accessibili, comprese le distinzioni tra posti maschili e femminili.

  • art. 97 Costituzione

    La procedura di mobilità deve essere organizzata secondo criteri di imparzialità, buon andamento, coerenza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • Nel caso di soppressione della sede di servizio, l'Amministrazione deve predisporre una procedura di ricollocazione che individui preventivamente le sedi vacanti concretamente accessibili, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina sulla mobilità e senza introdurre limitazioni ulteriori non previste dalla normativa applicabile.
  • L'esclusione generalizzata dei Centri di Prima Accoglienza dalle sedi opzionabili è illegittima quando esistano CPA autonomi, dotati di organico proprio e di autonoma organizzazione, non integrati nell'istituto penale minorile di riferimento: tali strutture devono essere considerate quali possibili sedi di trasferimento.
  • Quando la procedura consente al dipendente di indicare un numero limitato di sedi, l'avviso di mobilità deve specificare non soltanto le vacanze organiche nominali, ma anche i posti effettivamente accessibili in relazione al ruolo e al genere del personale, così da consentire una scelta consapevole e concretamente utile.
  • Nella mobilità necessitata conseguente alla soppressione della sede, la vacanza organica costituisce il limite essenziale all'accoglimento della domanda; l'Amministrazione non può differire o comprimere la ricollocazione dei dipendenti perdenti posto per attribuire priorità ad agenti non ancora assegnati, se tale priorità non è prevista dalla disciplina applicabile.
  • Un atto successivo meramente confermativo di una scelta lesiva già chiaramente contenuta nell'atto originario non riapre i termini per l'impugnazione: la contestazione proposta soltanto contro l'atto confermativo è irricevibile per tardività.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile quando tutti i ricorrenti, appartenenti alla medesima categoria e colpiti dal medesimo provvedimento organizzativo, perseguono un interesse comune e omogeneo all'ampliamento delle sedi disponibili, anche se le preferenze individuali potranno divergere nella fase successiva.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiResponsabile del procedimento e competenzaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.