Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 28 maggio 2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato l’inammissibilità, disponendone l’archiviazione, dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-; - degli atti tutti antecedenti, preordinati e consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità e archiviazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Torino aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione, ritenendo che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023, il permesso per cure mediche non rientrasse più tra i titoli convertibili in permesso per lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge, per erronea interpretazione e applicazione della disciplina transitoria dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023. Il ricorrente ha sostenuto che dovesse applicarsi la disciplina previgente poiché, al momento dell'entrata in vigore della riforma, era già stato accertato dalla Commissione territoriale competente il presupposto per il rilascio del permesso per cure mediche. Sono stati dedotti anche ulteriori motivi, rimasti assorbiti. La controversia ha inoltre riguardato l'irrilevanza del successivo rinnovo del titolo, non essendo stata dimostrata dall'Amministrazione la materiale consegna di un nuovo permesso prima della domanda di conversione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione di esaminare nel merito l'istanza di conversione. Il Collegio ha aderito all'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 mantiene applicabile la disciplina previgente alle istanze originarie di rilascio del titolo di soggiorno presentate prima dell'entrata in vigore della novella, e non richiede che sia stata presentata prima di tale data anche l'istanza di conversione. Nel caso concreto, prima della riforma la Commissione territoriale aveva già ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso per cure mediche. Ne consegueva la conservazione della facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato. Il successivo rinnovo non conduceva a una diversa conclusione, poiché l'Amministrazione non aveva dimostrato che il nuovo titolo fosse stato materialmente consegnato prima della domanda di conversione; quest'ultima doveva quindi intendersi riferita al titolo originario. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la novità e la difficoltà interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. 286/1998
La disposizione previgente consentiva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro; tale previsione è stata abrogata dal d.l. n. 20/2023.
art. 7, commi 1, lett. a), 2 e 3, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La disciplina transitoria attribuisce rilievo alla data di presentazione dell'istanza originaria di rilascio del titolo di soggiorno, mantenendo l'intero regime previgente, compresa la facoltà di conversione del permesso per cure mediche in permesso per lavoro.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata in relazione ai permessi di soggiorno per protezione speciale e al regime transitorio dei titoli già rilasciati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 mantiene applicabile il regime previgente quando, prima dell'entrata in vigore della novella, sia stata presentata l'istanza originaria di rilascio del permesso di soggiorno interessato dalla riforma; non è necessario che sia stata già presentata anche l'istanza di conversione.
- Quando l'istanza originaria di rilascio del permesso per cure mediche è anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, la disciplina previgente continua ad applicarsi nella sua integralità, inclusa la possibilità di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, se ricorrono gli altri requisiti di legge.
- L'individuazione del regime applicabile deve dipendere da un criterio temporale riferito alla presentazione dell'istanza originaria, e non dalla durata del procedimento amministrativo o dal momento di rilascio del titolo, così da evitare disparità di trattamento determinate da circostanze non controllabili dall'interessato.
- Qualora l'Amministrazione invochi un successivo rinnovo del permesso per escludere l'applicazione della disciplina previgente, grava su di essa l'onere di dimostrare la materiale consegna del nuovo titolo prima della presentazione dell'istanza di conversione; in mancanza, la domanda di conversione può essere riferita al titolo originario.
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