Cassazione Civile, Ordinanza n. 01607/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'avviso di accertamento. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiore IRPEF, e anche IVA, assumendo che la vendita di un terreno con annessi fabbricati rurali e abitativi costituisse operazione imponibile svolta nell'esercizio dell'impresa, con conseguente tassazione della plusvalenza. La CTP aveva accolto il ricorso solo quanto all'IVA, confermando la ripresa IRPEF. In appello entrambe le parti avevano visto respinte le rispettive impugnazioni. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, sostenendo che la cessione aveva riguardato un fabbricato ancora esistente al momento del rogito, seppur destinato a futura demolizione da parte dell'acquirente, e che inoltre l'immobile proveniva in parte da successione ed era stato adibito ad abitazione principale. Con il secondo e terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c., nonché nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione, lamentando che la C.T.R. non si fosse pronunciata sul motivo d'appello relativo al preteso difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
La plusvalenza è tassabile quando la cessione ha ad oggetto un'area edificabile; se al momento del trasferimento insiste ancora un fabbricato, non è consentita una riqualificazione della vendita come cessione del terreno edificabile sottostante solo perché le parti prevedano una futura demolizione e ricostruzione.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata dalla contribuente per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo è stato poi assorbito e non esaminato nel merito.
Richiamato dalla ricorrente insieme al vizio di motivazione per contestare la sufficienza probatoria e motivazionale dell'atto e della decisione, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per denunciare la nullità della sentenza per mancata pronuncia e motivazione insufficiente; motivo assorbito.
Richiamato in relazione al lamentato omesso esame del motivo di appello sul difetto di motivazione dell'avviso; censura assorbita.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione; censura assorbita.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Parametri del ricorso per cassazione utilizzati per incardinare le censure di violazione di legge e nullità della sentenza.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di IRPEF, la plusvalenza tassabile ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR presuppone che, al momento del trasferimento, l'oggetto della cessione sia un'area edificabile; se il fabbricato esiste ancora al rogito, la successiva demolizione programmata dall'acquirente non consente di riqualificare retroattivamente la vendita come cessione del terreno.
- Nel distinguere tra cessione di edificio e cessione di area edificabile, rileva la situazione oggettiva del bene al momento dell'effetto traslativo, non l'intento delle parti di demolire e ricostruire in futuro.
- L'amministrazione finanziaria non può superare il regime fiscale tassativamente previsto dal legislatore mediante riqualificazione dell'atto in funzione economica, quando il contenuto negoziale e lo stato del bene mostrano una cessione di fabbricato e non di area.
- Quando la soluzione della controversia dipende solo dalla corretta qualificazione giuridica del bene ceduto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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