Cassazione Civile, Ordinanza n. 09037/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma e notificato nel maggio 2020. Il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) mancata traduzione in lingua araba delle parti essenziali del provvedimento espulsivo, con riferimento ai precedenti penali e di polizia; 2) mancanza di legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’atto per delega del prefetto; 3) difetto o insufficienza di motivazione del decreto e carenza assoluta di motivazione; 4) omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 5) insussistenza della pericolosità sociale e quindi dei presupposti dell’espulsione. Il ricorrente sosteneva anche di essere integrato nel territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa. La Corte ha esaminato i motivi rilevando, per più censure, la mancata specifica critica alla motivazione del provvedimento impugnato e la genericità delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, ritenendo che non si confrontassero in modo specifico con la motivazione dell’ordinanza del Giudice di Pace o fossero formulati in modo generico/equivoco; ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta nella procedura di espulsione dello straniero. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla traduzione del provvedimento, ma non accolto perché la critica non si confrontava con la motivazione del giudice di merito
art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di traduzione in lingua conosciuta dallo straniero
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione del funzionario delegato alla firma
richiamato per dedurre difetto di motivazione del decreto
art. 97 Cost.
richiamato insieme alle censure sulla motivazione e sulla legittimità dell’azione amministrativa
richiamato per dedurre carenza assoluta di motivazione della decisione
invocato per sostenere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento; la Corte ha escluso che tale comunicazione sia dovuta nella procedura di espulsione
art. 24 Cost.
richiamato in relazione alla censura sulla mancata comunicazione di avvio
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
base legale dell’espulsione, rispetto alla quale il ricorrente contestava l’insussistenza dei presupposti
art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. 286/1998
richiamato nel motivo di ricorso, senza esito favorevole per il ricorrente
richiamato per la nozione di pericolosità sociale; la Corte rileva che non era specificamente censurato il fatto che il ricorrente rientrasse in una delle categorie previste
richiamato per la fissazione della camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato come parametro dei motivi di ricorso
richiamato nel ragionamento sulla prova della delega di firma: il giudice può acquisire informazioni se la parte le sollecita
la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’obbligo di comunicazione di avvio non si estende alla procedura di espulsione dello straniero
art. 689/1981
richiamata in via analogica per i principi sull’onere di provare il fatto negativo relativo alla delega di firma
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della decisione impugnata e si risolve in affermazioni generiche o meramente assertive.
- Chi deduce l’illegittimità di un provvedimento amministrativo per difetto di delega di firma deve allegare e, nei limiti del possibile, provare il fatto negativo; se non riesce ad acquisire l’attestazione dall’amministrazione, deve comunque sollecitare il giudice a compiere gli opportuni accertamenti istruttori, altrimenti la presunzione di legittimità dell’atto resta ferma.
- La contestazione della motivazione di un decreto espulsivo deve misurarsi con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito, inclusi quelli relativi alla conoscenza della lingua, alla permanenza sul territorio e alla valutazione della pericolosità sociale.
- Ai fini dell’espulsione dello straniero, la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 l. 241/1990 non è dovuta secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
- La valutazione di pericolosità sociale è censurabile solo con una critica specifica e completa delle ragioni poste a base della decisione, non bastando l’allegazione di un generico inserimento sociale o lavorativo se non adeguatamente documentato nel giudizio di merito.
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