Cassazione Civile, Ordinanza n. 28883/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi del comma 13 della medesima disposizione. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un atto di recupero con cui contestava l’indebita compensazione, nell’anno 2007, di un credito d’imposta per l’incremento occupazionale previsto dalla normativa agevolativa richiamata nell’ordinanza, irrogando anche le relative sanzioni. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la C.T.R. del Lazio aveva riformato integralmente la decisione di primo grado. L’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Prima della decisione, però, l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato che la controversia si era definita in via agevolata ai sensi della disciplina sopravvenuta sulla definizione delle liti tributarie.
Norme richiamate
art. 1, comma 422, L. n. 311/2004
richiamato come base normativa dell’atto di recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione
art. 27, commi 16-20, D.L. n. 185/2008
richiamato in combinato disposto con la norma precedente quale fondamento del recupero del credito e delle sanzioni
art. 63, comma 1, lett. b), L. n. 289/2002
norma istitutiva del credito d’imposta per l’incremento occupazionale oggetto di recupero
disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie applicata al caso concreto
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
disposizione in forza della quale la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata
richiamato per il deposito della memoria in vista dell’adunanza camerale
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulti perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla normativa sopravvenuta, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo.
- La definizione agevolata della controversia determina la cessazione del giudizio senza esame del motivo di ricorso, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dal provvedimento.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, la decisione di cassazione non si pronuncia sul merito della contestazione relativa all’atto impositivo o di recupero.
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