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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09517/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente pubblico impugnava il licenziamento disciplinare senza preavviso intimatogli da un Comune per asserite assenze ingiustificate e falsa attestazione della presenza in servizio. La vicenda concreta riguardava un episodio del 6 giugno 2021: il giudice di merito aveva accertato che il lavoratore risultava timbrato in ufficio ma non era stato reperito sul posto di lavoro a seguito di verifiche svolte nell’arco della giornata, anche mediante raccolta delle firme dei presenti in più momenti. In appello la decisione di rigetto veniva confermata, ritenendo integrata la fattispecie disciplinare di cui all’art. 55-quater, comma 1, lett. a), D.Lgs. 165/2001, in quanto la falsa attestazione della presenza può realizzarsi anche con modalità fraudolente diverse dalla manomissione del sistema di rilevazione, inclusa la mancata timbratura dell’uscita. In cassazione il dipendente deduceva, con due motivi, la violazione di varie norme del codice civile e del D.Lgs. 165/2001, oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo: (i) che la Corte d’appello avrebbe contraddittoriamente valorizzato la verifica interna svolta dal dirigente e svalutato la prova testimoniale; (ii) che la condotta non sarebbe stata sussumibile nella falsa attestazione della presenza e, comunque, sarebbe mancata la proporzionalità della sanzione, anche alla luce del divieto di automatismi espulsivi e della normativa interna dell’ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, perché in sede di legittimità non è consentito sostituire l’apprezzamento probatorio del giudice di merito. Ha poi dichiarato infondate le doglianze di diritto, ribadendo che, in tema di licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici, la falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55-quater, comma 1, lett. a), D.Lgs. 165/2001 non richiede necessariamente una materiale alterazione del sistema di rilevazione, potendo consistere anche in altre condotte oggettivamente idonee a indurre in errore il datore di lavoro, come l’allontanamento dall’ufficio senza la necessaria timbratura. Ha inoltre confermato che la sanzione espulsiva resta soggetta al controllo di proporzionalità, ma che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valutato la gravità della condotta e il venir meno del vincolo fiduciario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza di merito chiedendo una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e completa.
  • Nel licenziamento disciplinare del dipendente pubblico per falsa attestazione della presenza in servizio, l’illecito non richiede necessariamente la materiale manomissione del sistema di rilevazione: è sufficiente qualsiasi condotta oggettivamente idonea a rappresentare una presenza apparente diversa dalla realtà e a indurre in errore il datore di lavoro.
  • L’allontanamento dal luogo di lavoro non accompagnato dalla necessaria timbratura dell’uscita può integrare una modalità fraudolenta rilevante ai fini dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), D.Lgs. 165/2001.
  • La tipizzazione legislativa della sanzione espulsiva non elimina il controllo giudiziale sulla proporzionalità: il giudice deve verificare in concreto la gravità della condotta e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d’appello sia pienamente conforme a quella di primo grado e il ricorrente deduca solo un diverso apprezzamento del fatto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causaLicenziamento disciplinare
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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