Cassazione Civile, Ordinanza n. 09431/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti pubblici inquadrati come infermieri professionali hanno agito contro l'azienda sanitaria di appartenenza deducendo di essere stati impiegati, per molti anni e presso un presidio ospedaliero, oltre che nelle mansioni proprie del profilo infermieristico, anche in attività tipiche di profili inferiori (ausilio alla distribuzione dei pasti, assistenza all'igiene personale, cambio biancheria, disinfezione e riordino delle unità di degenza, accompagnamento dei pazienti ai laboratori, trasporto salme, raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti, ausilio nel vitto, occasionalmente pulizia e disinfezione dei pavimenti). Chiedevano quindi il risarcimento del danno da demansionamento e l'inibitoria della prosecuzione dell'asserito illecito, oltre al pagamento di differenze retributive o comunque l'adeguamento del trattamento economico ai sensi dell'art. 36 Cost. La Corte d'appello aveva escluso l'illiceità dell'adibizione, ritenendo che le mansioni inferiori non avessero impedito lo svolgimento prevalente di quelle proprie dell'inquadramento, che alcune attività fossero non routinarie o occasionali e che le allegazioni istruttorie non dimostrassero la prevalenza delle mansioni inferiori né l'inadeguatezza del trattamento complessivo. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con sette motivi: violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e della disciplina di settore, travisamento della prova e mancata ammissione della prova testimoniale, vizi motivazionali e violazione dell'art. 421 c.p.c., nonché violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 1226 c.c. in relazione al rigetto della domanda retributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, nei termini precisati in motivazione, ritenendo non conforme a diritto il criterio applicato dalla Corte d'appello, che aveva considerato sufficiente, per escludere il demansionamento, la sola prevalenza delle mansioni proprie del profilo e la presenza di esigenze di servizio. La Cassazione ha invece affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'adibizione a mansioni inferiori è consentita solo se tali mansioni non siano completamente estranee alla professionalità del dipendente, sussista un'obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e l'assegnazione sia marginale oppure, se non marginale, meramente occasionale, restando altrimenti leso il diritto alla professionalità anche quando permanga la prevalenza delle mansioni qualificate. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi dal secondo al sesto, perché tutti funzionali alla caduta del capo relativo all'illecito demansionamento e ai relativi effetti. Il settimo motivo è stato rigettato: la Corte ha escluso che, in assenza di disposizioni legislative o contrattuali, l'assegnazione di mansioni aggiuntive non superiori dia diritto a una retribuzione aggiuntiva; per ottenere tutela ex art. 36 Cost. il lavoratore deve allegare e dimostrare elementi specifici sull'inadeguatezza complessiva del trattamento economico e sull'aggravio quantitativo o qualitativo della prestazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
indica i diversi vizi denunciabili in cassazione, ma i motivi diversi dal primo sono stati perlopiù assorbiti o ritenuti infondati/inammissibili.
nel pubblico impiego privatizzato consente l'adibizione a mansioni inferiori solo entro limiti rigorosi: non estraneità alla professionalità, obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e carattere marginale o meramente occasionale dell'assegnazione.
richiamato dai ricorrenti quale disciplina di settore della professione infermieristica.
richiamato dai ricorrenti quale disciplina di settore della professione infermieristica.
richiamato dai ricorrenti quale fonte di regolazione del profilo professionale infermieristico.
art. 9 CCNL Comparto Sanità 20/9/2001
richiamato dai ricorrenti in tema di mansioni e inquadramento.
art. 13 CCNL Sanità 98/2001
richiamato dai ricorrenti in tema di mansioni e inquadramento.
richiamati dai ricorrenti a sostegno della natura professionale dell'attività infermieristica.
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati dai ricorrenti a sostegno della tutela della dignità e dell'eguaglianza professionale.
art. 36 Cost.
per il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente occorrono allegazioni specifiche sull'inadeguatezza del trattamento economico complessivo e sull'aggravio della prestazione; la mera allegazione di mansioni ulteriori o il criterio di calcolo non bastano.
richiamato nei motivi sul preteso travisamento della prova e sull'uso delle risultanze istruttorie.
richiamato nei motivi sul preteso travisamento della prova e sull'uso delle risultanze istruttorie.
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione istruttoria se le allegazioni fossero risultate insufficienti.
richiamato dai ricorrenti come norma di protezione, ma la sua operatività è stata assorbita dall'accertamento negativo dell'illecito.
richiamato nei motivi in tema di onere della prova.
richiamato nei motivi in tema di presunzioni semplici.
richiamato nei motivi in tema di presunzioni semplici.
richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la Corte rileva che il tema prescrizionale non emergeva dalla sentenza impugnata come effettivamente trattato.
richiamato per contestare la liquidazione equitativa, ma la Corte ha chiarito che la domanda era stata rigettata per difetto di allegazione e prova del presupposto dell'adeguatezza retributiva, non per un problema di mera quantificazione.
art. 49 codice deontologico degli infermieri
richiamato quale elemento che impone all'infermiere di compensare, nell'interesse degli assistiti, carenze e disservizi eccezionali della struttura.
richiamato in comparazione: il regime delle mansioni non prevede aumento retributivo per il solo svolgimento di mansioni aggiuntive, salvo il caso delle mansioni superiori.
richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità e alla motivazione per relationem.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato l'assegnazione di mansioni inferiori è legittima solo se tali mansioni non sono completamente estranee alla professionalità del dipendente, rispondono a un'obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e hanno carattere marginale oppure, se non marginale, meramente occasionale; la sola prevalenza delle mansioni proprie dell'inquadramento non basta a escludere il demansionamento.
- La valutazione della legittimità dell'adibizione a mansioni inferiori non è meramente quantitativa: il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori lede di per sé la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente anche se le mansioni di inquadramento restano prevalenti.
- Il diritto a una retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di mansioni ulteriori o accessorie non deriva automaticamente dal solo fatto dell'assegnazione a compiti diversi o inferiori; in mancanza di una previsione legislativa o contrattuale, la retribuzione remunera la prestazione complessiva e non ogni singola attività svolta.
- Per invocare l'art. 36 Cost. il lavoratore deve allegare e provare elementi specifici che consentano di verificare l'inadeguatezza del trattamento economico complessivo, anche in relazione all'arco temporale considerato e all'aggravio quantitativo o qualitativo della prestazione; la mera indicazione di mansioni aggiuntive e di un criterio di calcolo percentuale non è sufficiente.
- Quando la domanda sul danno da demansionamento cade per l'insussistenza dell'illecito, restano assorbite le censure sulla prova del danno e sull'istruttoria, salvo che esse siano autonome rispetto al capo deciso in diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09412/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09420/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09426/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09435/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09440/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09442/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →