Cassazione Civile, Ordinanza n. 09435/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Alcuni dipendenti inquadrati come infermieri professionali presso un presidio ospedaliero pubblico lamentavano di essere stati adibiti, per un lungo arco temporale, anche a compiti tipici di figure inferiori dell'area socio-sanitaria e ausiliaria (tra cui assistenza igienica ai pazienti, distribuzione dei pasti, cambio biancheria, pulizia e riordino delle degenze, accompagnamento ai laboratori, trasporto salme, raccolta rifiuti). Chiedevano il risarcimento del danno da demansionamento, un ordine di cessazione della condotta e il pagamento di differenze retributive o comunque un adeguamento ex art. 36 Cost. La Corte d'appello aveva escluso il demansionamento ritenendo che le mansioni inferiori fossero non prevalenti, in parte occasionali e comunque non del tutto estranee alla professionalità infermieristica, valorizzando anche esigenze organizzative e carenze di organico; aveva poi respinto la domanda economica osservando che, in mancanza di specifiche previsioni, l'attribuzione di mansioni aggiuntive compatibili non dà diritto a un doppio salario e che, comunque, non erano stati allegati elementi sufficienti a dimostrare l'inadeguatezza del trattamento complessivo ex art. 36 Cost. In cassazione i lavoratori denunciavano, in sintesi, violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle norme sulla professionalità infermieristica, sostenendo che l'adibizione anche a mansioni di livello inferiore fosse di per sé illecita perché i profili erano ontologicamente diversi; contestavano inoltre la mancata ammissione di prove testimoniali, vari vizi motivazionali e la reiezione della domanda retributiva, assumendo che il giudice di merito avesse errato nel negare un compenso aggiuntivo e nel ritenere insufficienti le allegazioni economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei termini indicati in motivazione, ritenendo che la Corte territoriale avesse applicato un criterio non conforme all'art. 52 d.lgs. 165/2001 perché aveva valorizzato solo la prevalenza delle mansioni qualificanti e la loro non totale estraneità, senza considerare che, nel pubblico impiego privatizzato, l'adibizione a mansioni inferiori può essere consentita solo se marginale oppure meramente occasionale, oltre che sorretta da esigenze organizzative o di sicurezza. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, tutti collegati all'accertamento del demansionamento e della prova del danno. Il settimo motivo, relativo al diritto a differenze retributive o all'adeguamento ex art. 36 Cost., è stato rigettato perché il cumulo di mansioni aggiuntive, anche se inferiori, non comporta automaticamente un diritto a un aumento salariale; il lavoratore deve allegare e provare elementi specifici idonei a dimostrare l'inadeguatezza complessiva del trattamento economico e l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
individua i diversi vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego privatizzato l'adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione è consentita solo a condizioni rigorose: le mansioni inferiori non devono essere completamente estranee alla professionalità, deve sussistere un'obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e lo svolgimento deve essere marginale o, se non marginale, meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento prevalente delle mansioni qualificanti.
art. 36 Cost.
l'adeguatezza della retribuzione va valutata sul trattamento economico complessivo; per fondare una domanda di incremento retributivo il lavoratore deve allegare elementi specifici sull'inadeguatezza del compenso e sull'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione.
art. 1226 c.c.
non legittima la liquidazione equitativa in assenza di una base fattuale idonea a dimostrare l'an e i parametri della pretesa economica.
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro della censura di travisamento della prova e dell'omessa considerazione di fatti non specificamente contestati.
art. 116 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove e alla pretesa erronea lettura del materiale istruttorio.
art. 414 c.p.c.
richiamato per censurare l'asserita insufficienza delle allegazioni introduttive del giudizio.
art. 420 c.p.c.
richiamato in relazione ai poteri istruttori e di integrazione del giudice del lavoro.
art. 421 c.p.c.
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione istruttoria o assegnare termine perentorio per completare le allegazioni.
art. 2087 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo datoriale di tutela della personalità e professionalità del lavoratore.
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di demansionamento e adeguatezza retributiva.
art. 2727 c.c.
richiamato per la prova presuntiva dei fatti allegati.
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova per presunzioni e la deduzione di danni non patrimoniali.
art. 2946 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la sentenza non ne tratta in modo decisivo perché la questione prescrizionale non emergeva come oggetto della decisione di merito.
art. 1 L. n. 251/2000
richiamata insieme alle norme di settore per definire il profilo professionale infermieristico.
art. 2 L. n. 43/2006
richiamata per la definizione dei profili e delle professioni sanitarie.
D.M. n. 739/1994
richiamato come fonte regolatrice del profilo professionale dell'infermiere.
art. 9 CCNL Comparto Sanità 20/9/2001
richiamato per il confronto tra declaratorie contrattuali e mansioni del personale sanitario.
art. 13 CCNL Sanità 1998-2001
richiamato per l'inquadramento contrattuale delle mansioni.
artt. 2229 c.c., 2230 c.c., 2232 c.c.
richiamati dai ricorrenti a sostegno della specificità e autonomia della professione infermieristica.
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati dai ricorrenti a sostegno della dignità e dell'uguaglianza professionale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato l'adibizione del dipendente a mansioni inferiori non è legittima per il solo fatto che le mansioni qualificanti restino prevalenti: occorre anche che le mansioni inferiori siano marginali oppure, se non marginali, meramente occasionali, e che siano giustificate da obiettive esigenze organizzative o di sicurezza.
- La valutazione della legittimità dell'assegnazione a mansioni inferiori non può arrestarsi alla verifica della non completa estraneità tra le professionalità coinvolte; il ricorso sistematico o non marginale a mansioni inferiori viola in sé il diritto alla professionalità e alla coerenza tra inquadramento e mansioni.
- L'attribuzione di mansioni aggiuntive, anche se diverse o inferiori rispetto al profilo, non comporta automaticamente il diritto a un compenso ulteriore: in assenza di una previsione legale o contrattuale, la pretesa economica richiede la dimostrazione dell'inadeguatezza complessiva del trattamento ex art. 36 Cost. e dell'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione.
- Chi invoca un incremento retributivo ex art. 36 Cost. deve allegare e provare dati concreti riferiti all'intero periodo controverso, tali da consentire al giudice di verificare la sproporzione del trattamento economico rispetto alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto; la sola indicazione delle mansioni ulteriori o di un criterio di calcolo astratto non basta.
- La retribuzione prevista per il profilo di appartenenza remunera l'intera prestazione lavorativa nel suo complesso e non può essere automaticamente frazionata o aumentata solo perché il dipendente sia stato adibito, accanto alle mansioni proprie, ad ulteriori attività compatibili o accessorie.
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