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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09420/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento disciplinare irrogato da un comune a un proprio dipendente, la cui impugnazione era già stata rigettata in primo grado e poi respinta in appello; la Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Quest'ultimo propone quindi revocazione della sentenza di cassazione ex artt. 391-ter c.p.c. e 395, n. 3, c.p.c., deducendo come fatto sopravvenuto la scoperta di un vizio insanabile del procedimento disciplinare: in particolare, sulla base di un parere di un esperto, sostiene che l'U.P.D. del comune sarebbe stato costituito in violazione dell'art. 55-bis, comma 2, d.lgs. 165/2001, perché composto da soggetti estranei all'amministrazione senza specifica convenzione tra enti, e che il regolamento di disciplina della sua composizione sarebbe stato adottato dalla Giunta in violazione dell'art. 42, comma 2, d.lgs. 267/2000, che attribuirebbe la relativa competenza esclusiva al Consiglio. Il comune resiste con controricorso, eccependo che il parere si fonda su circostanze già note o conoscibili dalla parte e che l'atto prodotto non integra un documento ai fini della revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il parere depositato non costituisse un "documento" rilevante ai fini dell'impugnazione revocatoria e, comunque, che esso si riferisse a fatti già conosciuti o conoscibili dal ricorrente, i quali non erano stati coltivati nei giudizi di merito e di legittimità e non possono essere recuperati mediante revocazione. La Corte ha inoltre ribadito che, per i provvedimenti della Cassazione che non decidono la causa nel merito, la revocazione è ammessa nei limiti dell'art. 391-bis c.p.c. e, per il ricorso ex art. 391-ter c.p.c., solo nei casi consentiti dalla disciplina richiamata, senza che ciò sollevi dubbi di legittimità costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.c.

    consente la revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione solo nei limiti stabiliti dalla legge e, per i provvedimenti che non decidono la causa nel merito, non amplia il rimedio oltre i casi previsti

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    richiamato come motivo di revocazione invocato dalla parte, ma ritenuto non praticabile nel caso concreto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicato come unico motivo di revocazione esperibile contro i provvedimenti della Cassazione che rigettano il ricorso o cassano con o senza rinvio

  • art. 55-bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'illegittimità della composizione dell'U.P.D. per presenza di soggetti estranei all'amministrazione senza convenzione tra enti

  • art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la disciplina sulla composizione dell'U.P.D. avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio e non dalla Giunta

  • art. 111 Cost.

    evocato per escludere che l'ampliamento dei casi di revocazione possa essere realizzato per via interpretativa, in funzione dell'esigenza di evitare che i giudizi si prolunghino indefinitamente

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115 del 2002

    parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione è rimedio eccezionale e rigorosamente tipizzato: non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni di merito già conosciute o conoscibili dalla parte, né per recuperare difese non coltivate nei precedenti gradi di giudizio.
  • Ai fini della revocazione non è sufficiente la produzione di un parere tecnico o di una valutazione argomentativa su fatti già disponibili alla parte; occorre un documento in senso proprio e la ricorrenza dei presupposti legali del rimedio.
  • Per i provvedimenti della Cassazione che non decidono la causa nel merito, la revocazione è ammessa entro i limiti specificamente previsti dalla disciplina processuale, senza possibilità di ampliamento giurisprudenziale del catalogo dei motivi.
  • Il sistema delle impugnazioni è governato anche dall'esigenza di stabilità delle decisioni e di ragionevole durata del processo; tale esigenza impedisce interpretazioni estensive dei rimedi straordinari oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneLicenziamento disciplinare
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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