Cassazione Civile, Sentenza n. 21952/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento per IVA e IRAP anno 2001 asserendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente decadenza/prescrizione dell'azione di riscossione; denunciava inoltre vizi nella notificazione dell'appello e nella relata di notifica della cartella
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale (infondati i primi quattro motivi; inammissibili il quinto, sesto e settimo) e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La Corte ha ritenuto legittima la produzione in appello della notifica dell'avviso di accertamento e la relativa valutazione probatoria del giudice d'appello; ha affermato la scindibilità della causa rispetto al concessionario della riscossione (per cui non era obbligatorio notificare l'appello al concessionario quando la controversia riguardava la pretesa tributaria), ha escluso violazioni processuali e costituzionali prospettate e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Principio di specialità del processo tributario: prevalenza delle norme tributarie su quelle del codice di procedura civile ordinarie; usato per giustificare la disciplina speciale sulla produzione documentale in appello
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17
Richiamato in relazione alle regole di notificazione e competenza nel processo tributario; la Corte lo usa nell'analisi formale delle norme processuali tributarie applicabili
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52
Norma sull'oggetto dell'appello (che deve denunziare vizi della sentenza di primo grado); la Corte ha chiarito che la produzione di nuovo materiale probatorio in appello rientra nei poteri del giudice del gravame e non contraddice l'art. 52
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Comma 2 citato: l'appello va proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado; la Corte spiega che tale prescrizione non annulla la distinzione fra cause scindibili e inscindibili e non impone sempre la notificazione al concessionario quando la controversia riguarda solo la pretesa tributaria
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Consente la produzione in appello di documenti anche se preesistenti al primo grado; la Corte conferma la legittimità di tale produzione e rifiuta la censura di incostituzionalità
Codice di procedura civile, art. 291
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rinnovazione della notifica; la Corte ritiene non applicabile l'obbligo di rinnovazione quando il concessionario non è parte necessaria
Codice di procedura civile, art. 330
Citato nell'ambito delle discussioni sulle forme di notificazione e sugli effetti delle nullità; la Corte valuta la questione alla luce della scindibilità della causa
Codice di procedura civile, art. 331
Richiama nozione di litisconsorzio necessario; la Corte ricorda la giurisprudenza che distingue i casi in cui il concessionario è parte necessaria da quelli in cui la causa è scindibile
Codice di procedura civile, art. 332
Applicato per affermare che, in caso di causa scindibile (quando si discute solo la pretesa tributaria), non sussiste l'obbligo di notificare l'appello al concessionario se il termine per impugnare è ormai decorso
Codice di procedura civile, art. 345
La Corte osserva che la preclusione prevista dal codice civile ordinario non si applica nel processo tributario, per effetto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Codice di procedura civile, art. 115
Principio della non contestazione (valutazione giudiziale delle prove); la Corte esclude che il giudice d'appello abbia indebitamente applicato tale principio, essendo stata effettuata una valutazione probatoria della notifica
Codice di procedura civile, art. 148
Richiamato con riferimento alla forma e validità delle notifiche; la Corte ha ritenuto non decisive eccezioni tardive o non specifiche sulla relata
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18
Richiamata con riferimento alla validità delle copie conformi all'originale; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per mancata specifica contestazione in appello
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Norma sulla notificazione delle cartelle; i rilievi sulla incompletezza della relata sono stati ritenuti nuovi e non comunque dedotti nel primo grado, quindi inammissibili in cassazione
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies
Richiamata a proposito degli obblighi e requisiti di notificazione degli atti amministrativi; le censure basate su questa norma non hanno retto per carenza di deduzione in primo grado
D.Lgs. 31 marzo 1999, n. 112, art. 39
Richiama l'onere del concessionario di chiamare in giudizio l'ente impositore se intende difendersi su questioni che attengono al merito della pretesa; la Corte lo usa per spiegare perché il concessionario non è parte necessaria in certe ipotesi
Costituzione, artt. 3 e 111
Citati nella prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992; la Corte rigetta la censura richiamando precedente giurisprudenza costituzionale
Massime di principio
- Se la controversia riguarda la legittimità della pretesa tributaria (es. mancata notifica dell'avviso di accertamento), la legittimazione passiva spetta primariamente all'ente impositore; il concessionario è parte necessaria solo se la doglianza investe vizi propri della cartella
- Il giudice d'appello può ammettere e valutare documenti prodotti in appello anche se preesistenti al primo grado (art. 58 D.Lgs. 546/1992); la valutazione di nuovo materiale probatorio può legittimamente determinare una diversa decisione rispetto al primo grado
- La mancata notifica dell'appello al concessionario non invalida automaticamente il gravame quando la causa è scindibile e il concessionario non è parte sostanzialmente interessata alla questione di merito
- Questioni nuove non dedotte nel ricorso introduttivo e che esulano dal thema decidendum (es.: dettagli formali della relata non evocati in primo grado) possono essere dichiarate inammissibili se sollevate per la prima volta in cassazione
- Eccezioni generiche su presunte irregolarità di notifiche che non sono state puntualmente contestate in sede d'appello non sono idonee a neutralizzare prove documentali prodotto dall'amministrazione
- Il contribuente che contesta la regolarità della notifica dovrebbe specificamente dedurre e provare i vizi nel grado in cui intende farli valere; l'assenza di specificità può comportare l'inammissibilità del motivo
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