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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21953/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la cartella di pagamento per mancata valida notificazione dell'avviso di accertamento. L'Agenzia sosteneva che la notifica, effettuata per posta il 5 luglio 2010 e ritirata dal portiere dello stabile che si era dichiarato "autorizzato alla ricezione degli atti", fosse regolare e sufficiente a comprovare la presenza effettiva della società nel luogo della notificazione nonostante la variazione di sede risultante dalle certificazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di REDIL-CO.GE. Ha confermato che la variazione di domicilio fiscale comunicata dalla società ha effetto dopo il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 35 d.P.R. n. 633/1972; pertanto, effettuata la dichiarazione e decorso il termine, la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere eseguita nel nuovo domicilio fiscale. La consegna al portiere dello stabile non integra una consegna "in mani proprie" del legale rappresentante o di un preposto; il portiere, pur dichiarandosi autorizzato alla ricezione, non costituisce di per sé un collegamento qualificato con l'ente che valga a sostituire la notificazione nel nuovo domicilio. Conseguentemente la notificazione è viziata e la cartella impugnata non è valida. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'argomento sulla mancata querela di falso e ha condannato l'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, dopo la comunicazione di trasferimento e decorso il termine previsto, la notifica degli atti tributari deve essere eseguita nel nuovo domicilio fiscale; la notificazione effettuata in luogo diverso è valida solo se la consegna avviene "in mani proprie" (al legale rappresentante o a un suo delegato/preposto).

  • art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    in caso di variazione di alcuno degli elementi [soggetti a comunicazione] o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1; se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale, essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata

    La dichiarazione di variazione ha effetto dopo 60 giorni: una volta decorso questo termine la Pubblica Amministrazione deve notificare al nuovo domicilio fiscale; la Corte ha ritenuto determinante che l'Agenzia fosse a conoscenza della dichiarazione e dunque doveva notificare al nuovo indirizzo.

  • art. 149 cod. proc. civ.

    Richiamata come disciplina generale della notificazione a mezzo servizio postale; tuttavia la Corte ha valutato che la mera relata postale che attesta la consegna al portiere non supplisce all'efficacia sostitutiva richiesta dal combinato disposto tra art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 35 d.P.R. n. 633/1972 quando il domicilio fiscale è stato validamente trasferito.

  • art. 145 cod. proc. civ.

    Norma sulla forma e prova della notificazione: citata dall'Agenzia ma la Corte ha sottolineato che l'onere probatorio resta in capo al notificante quando vi siano elementi che indicano il trasferimento del domicilio fiscale.

  • art. 2700 cod. civ.

    Riguarda la fede delle scritture pubbliche e private; l'Agenzia aveva invocato la fede della relata/attestazioni postali, ma la Corte ha ritenuto che, pur avendo valore fino a querela di falso, tali attestazioni non sono sufficienti a superare l'efficacia della dichiarazione di trasferimento e il relativo termine di efficacia.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la correttezza dell'inquadramento dei vizi dedotti dall'Agenzia (e la inammissibilità di alcuni motivi formulati come omesso esame di fatto quando erano questioni di diritto).

Massime di principio

  • Se il contribuente dichiara il trasferimento del domicilio fiscale, tale dichiarazione produce effetti dopo 60 giorni: le notificazioni successive devono essere eseguite al nuovo domicilio fiscale.
  • La notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale è valida soltanto se effettuata "in mani proprie" del legale rappresentante o di un suo delegato/preposto chiaramente riconducibile all'ente; la mera consegna al portiere dello stabile non è sufficiente a sostituire la notificazione al nuovo domicilio.
  • La relata di notificazione e le certificazioni dell'ufficio postale hanno valore probatorio (fidefacenza) fino a querela di falso, ma non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di dimostrare che il destinatario fosse effettivamente il legale rappresentante o un preposto dell'ente quando sussistono elementi che indicano il trasferimento del domicilio fiscale.
  • Prima di notificare, l'amministrazione deve verificare le risultanze formali presso il registro delle imprese e gli uffici fiscali; se è nota la variazione di domicilio, la notifica al precedente indirizzo può risultare inefficace.
  • La mancata presentazione di una querela di falso da parte del destinatario non è necessariamente decisiva: l'onere di provare la correttezza della notificazione grava sul notificante quando dai documenti risulti un trasferimento rilevante.

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