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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21964/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal suo dante causa, l'arch. Gianni Lorenzi, per le condotte ritenute truffaldine poste in essere da Pasolli e dal Fattor Emilio, asserendo che tali condotte avevano causato la soccombenza di Lorenzi nel giudizio civile sulla compravendita e conseguenti danni patrimoniali. Le questioni principali riguardavano (i) la decorrenza e la prescrizione dell'azione risarcitoria (dies a quo), (ii) l'eventuale efficacia di giudicato e il nesso causale tra la condotta penale contestata e l'esito del giudizio civile di risoluzione, e (iii) se la sentenza civile precedente e la pronuncia penale (con estinzione per prescrizione) precludessero o meno la domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Luna Rodriguez e il ricorso incidentale di Pasolli, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato delle Fattor. La Corte ha confermato che l'azione risarcitoria della ricorrente era stata in realtà fondata sulle voci di danno connesse alla soccombenza di Lorenzi nel giudizio per la risoluzione del contratto (già definito con sentenza definitiva della Corte di Cassazione n. 27812/2008), e che il "dies a quo" per la prescrizione doveva essere fatto decorrere dalla pubblicazione di tale decisone (21 novembre 2008), non emergendo prova della manifestazione anteriore del danno. Inoltre la Corte ha ritenuto che la questione del nesso causale tra la condotta imputata a Pasolli/Fattor e gli eventi di danno fosse già stata esaminata e risolta nei precedenti giudizi, con efficacia preclusiva, per cui mancava il nesso causale necessario per accogliere la domanda. In definitiva il ricorso è rigettato; compensazione integrale delle spese fra Luna e Pasolli e condanna di Luna al pagamento delle spese in favore delle Fattor nella misura indicata.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Norma base della responsabilità extracontrattuale; la ricorrente l'ha invocata per fondare l'azione risarcitoria contro Pasolli e Fattor per il danno subito da Lorenzi

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come fondamento della responsabilità per inadempimento contrattuale invocato dalla ricorrente in alternativa o in collegamento alla responsabilità aquiliana

  • art. 1453 c.c.

    Norma sulla risoluzione del contratto; la vicenda civile principale aveva ad oggetto la risoluzione per inadempimento e le sue conseguenze

  • art. 185 c.p.

    Norma penale richiamata nella contestazione (citata dalla ricorrente), inserita nell'elencazione delle norme evocative delle responsabilità penali/collegate

  • art. 1184 c.c.

    Richiamato nel ragionamento relativo al termine per l'adempimento come condizione dell'azione: il termine può essere considerato condizione dell'azione e il decorso o l'impossibilità dell'evento può far maturare l'esigibilità

  • art. 2947 c.c. (commi 1 e 3)

    Norma sulla prescrizione; la Corte ha valutato il "dies a quo" della prescrizione dell'azione risarcitoria e ha ritenuto che, in assenza di prova contraria, dovesse farsi decorrere dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione che aveva definito la vicenda civile (21/11/2008), con conseguente mancata prescrizione dell'azione introdotta nel 2013

  • art. 2909 c.c.

    Riferito dalla ricorrente circa gli effetti del giudicato; la Corte ha invece confermato che l'accertamento compiuto in giudicato sullo stesso rapporto giuridico preclude il riesame delle questioni fondamentali comuni ai giudizi successivi

  • art. 324 c.p.c.

    Norma processuale richiamata dalla ricorrente nella doglianza; richiamata nel contesto dei limiti di efficacia delle sentenze

  • art. 360 c.p.c. (commi e nn. richiamati)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato la loro ammissibilità e specificità in relazione ai motivi sollevati

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamata in relazione alle memorie depositate nel procedimento; norma sulle memorie in Cassazione

  • art. 342 c.p.c.

    Riferita nell'ambito della discussione sulla ammissibilità dell'appello e sulle eccezioni procedurali

  • art. 112 c.p.c.

    Invocata dalle controricorrenti in relazione al diritto delle parti di estendere il contraddittorio; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamata in ordine alla presunta nullità per violazione del diritto di difesa/contraddittorio; la doglianza è stata rigettata come infondata

  • art. 13, comma 1-quater e 1-bis del d.P.R. n. 115/2002

    Norme amministrative sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'applicabilità e della eventuale maggiorazione del contributo da versare

Massime di principio

  • Quando una domanda risarcitoria è connessa a precedenti giudizi sullo stesso rapporto giuridico, gli accertamenti già definiti con sentenza passata in giudicato su punti fondamentali precludono il riesame di quegli stessi punti nel giudizio successivo (efficacia preclusiva del giudicato)
  • Per la decorrenza della prescrizione di una azione risarcitoria collegata a vicende giudiziarie, il dies a quo può essere la data della decisione definitiva che ha reso manifesto l'evento dannoso o il nesso causale; in assenza di prova che il danno si sia manifestato prima, il termine può decorrere dalla pubblicazione della sentenza che ha definito la questione
  • Il fatto che una condotta sia stata oggetto di procedimento penale (anche se il reato è estinto per prescrizione) non implica automaticamente la prova del nesso causale tra quella condotta e tutti i danni invocati in un successivo giudizio civile; il nesso causale dev'essere accertato e può essere già stato escluso in precedenti decisioni
  • In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze devono essere specifiche e indicare con precisione i fatti e i passaggi decisivi non valutati; i motivi generici o non specificamente riferiti agli atti di causa sono inammissibili
  • L'onere della prova circa la manifestazione anteriore del danno (ovvero che il danno sia divenuto conoscibile/estinente prima di una sentenza decisiva) grava su chi lo deduce; senza tale prova la decorrenza della prescrizione può essere collegata alla decisione definitiva che ha chiarito la situazione
  • Le questioni procedurali relative all'estensione del contraddittorio o alla legittimazione di coeredi devono essere tempestivamente dedotte e provate nel corso del processo; eccezioni tardive o non specificate possono essere respinte

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