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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21957/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento per TARSU (anno 2010), avviso bonario per TARSU (2012) ed estratto di ruolo per TARSU (2011) riferiti a un capannone nell'Interporto di Noia. La ricorrente contestava in particolare l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani disposta con delibera comunale (senza limiti quantitativi), la conseguente tassazione, la mancata disapplicazione della delibera da parte del giudice tributario e la legittimità dell'iscrizione a ruolo (anche per mancato svolgimento del servizio pubblico di raccolta). Il ricorso conteneva sette motivi tra cui violazione e falsa applicazione della normativa sui rifiuti e del potere del giudice di disapplicare atti amministrativi illegittimi.

La decisione

La Corte ha accolto i primi quattro motivi (ritenuti congiuntamente fondati) e ha assorbito gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti. In sostanza la Corte ha ritenuto illegittima la delibera comunale che assimilava i rifiuti sulla base del solo criterio qualitativo (mancando il criterio quantitativo), ha affermato il potere del giudice tributario di disapplicare d'ufficio la delibera illegittima e ha stabilito che, se la delibera è disapplicata, si applica la disciplina dell'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 (calcolo della superficie tassabile; possibile esclusione di parti di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali). Se invece la delibera comunale fosse legittima (qualità e quantità), i rifiuti assimilati sono tassabili ma il contribuente può ottenere una riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa dimostrando l'avvio al recupero. Pertanto la sentenza di merito è cassata e la causa rinviata per nuova decisione conforme ai principi affermati.

Norme richiamate

  • D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU)

    art. 62, comma 3: "Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali..."

    Disciplina applicabile ratione temporis in caso di delibera comunale di assimilazione illegittima: consente l'esclusione dalla superficie tassabile delle parti dove si formano rifiuti speciali e prescrive onere della prova a carico del contribuente

  • D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi)

    art. 21, comma 2, lett. g: "assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento"; art. 49, comma 14: "sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero"

    Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare rifiuti speciali ai rifiuti urbani ma impone che l'assimilazione sia definita per qualità e quantità; se legittima, comporta tassazione con possibile riduzione della quota variabile in proporzione all'avvio al recupero

  • D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente)

    art. 195, comma 2, lett. e: riserva allo Stato i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, da definire con decreto ministeriale

    La previsione di criteri statali non è stata attuata con decreto; fino ad allora restano applicabili i criteri previgenti (CIPE 27/7/1984) e le norme transitorie che mantengono in vigore le discipline tecniche vigenti

  • D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

    art. 7, comma 2: prevede la riduzione proporzionale della quota variabile per le utenze non domestiche che dimostrino l'avvio al recupero

    Regolamentazione tecnica che può essere utilizzata in via transitoria anche per la TARSU/TIA: conferma che l'effetto pratico dell'avvio al recupero è una riduzione della quota variabile

  • D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (processo tributario)

    art. 7, comma 5: potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi presupposto dell'imposizione

    Conferma il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi, anche d'ufficio, purché i profili di illegittimità siano dedotti nel giudizio

  • Legge 24 aprile 1998 n. 128

    art. 17, comma 3 (richiamata): abroga l'assimilazione ope legis per rifiuti provenienti da attività economiche, rendendo decisiva la disciplina comunale

    Dopo l'abrogazione dell'assimilazione ope legis, l'assimilazione dipende dalla delibera comunale esercitata nei limiti di legge (qualità e quantità)

  • Deliberazione CIPE 27 luglio 1984

    elenco tecnico e criteri utili per la qualificazione dei rifiuti (richiamata testualmente dalla delibera comunale impugnata)

    Continua a valere come criterio tecnico di riferimento in assenza dei decreti attuativi del Codice dell'ambiente; tuttavia l'assimilazione comunale deve comunque specificare limiti quantitativi oltre che qualitativi

Massime di principio

  • L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani disposta dal Comune deve indicare caratteristiche sia qualitative che quantitative; una delibera che si limiti al solo criterio qualitativo è illegittima e va disapplicata dal giudice tributario.
  • Il giudice tributario ha il potere (e il dovere) di disapplicare d'ufficio atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, anche se non impugnati dinanzi al giudice amministrativo, salvo giudicato amministrativo favorevole all'atto.
  • Se la delibera comunale di assimilazione è legittima (qualità e quantità), i rifiuti assimilati sono soggetti a TIA/TARSU ma il contribuente può ottenere una riduzione della sola quota variabile della tariffa dimostrando l'avvio al recupero; l'esonero totale della quota variabile è possibile solo quando i rifiuti sono non assimilabili e lo smaltimento è effettuato in proprio.
  • In assenza di una delibera valida di assimilazione, si applica la disciplina dell'art. 62, comma 3, D.L.vo 507/1993: l'esclusione dalla superficie tassabile riguarda le parti dove si formano di regola rifiuti speciali; l'onere di allegazione e prova spetta al contribuente.
  • La TIA/TARSU ha carattere 'universale' sul territorio comunale: tutti i locali sono in linea di principio assoggettati; le esenzioni o riduzioni sono eccezioni fondate su criteri concreti e probatori.
  • In casi analoghi il procedimento corretto è: verificare la legittimità formale e sostanziale della delibera comunale (qualità+quantità), disapplicare se carente; in caso di disapplicazione, accertare le superfici effettivamente non tassabili o la proporzionale riduzione della quota variabile in base alla prova dell'avvio al recupero.

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