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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21955/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Piemonte (n. 212/26/15) che aveva confermato la decisione di primo grado rigettando il ricorso del contribuente avverso due cartelle di pagamento relative alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni 2006 e 2007. Il ricorrente proponeva 12 motivi: vizi di motivazione del giudice d'appello (rinvio alla sentenza di primo grado), carenza di contraddittorio per costituzione senza difensore dell'ente, illegittimità dell'affidamento della riscossione al Consorzio anziché all'agente di riscossione comunale, mancanza di prova del subentro del Consorzio, illegittimità della formazione dei ruoli per effetto della soppressione o modifiche normative della TIA (d.lgs. 152/2006 e successive), mancata osservanza dei termini per l'adozione dei regolamenti attuativi, presunta impropria applicazione di norme sul ruolo e sulla decadenza, e censure sulle spese di lite e sulla loro liquidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato un vizio formale nella motivazione della sentenza d'appello (eccessivo rinvio integrale alla pronuncia di primo grado senza esplicitazione delle ragioni), ma ha proceduto, per economia processuale, a correggere la motivazione in diritto ritenendo infondati tutti i motivi di merito. In particolare la Corte ha confermato che: l'affidamento della gestione del servizio di raccolta a terzi (convenzione/delibere) comporta ex lege i poteri di accertamento e riscossione a favore del soggetto gestore; le discipline transitorie previste dal d.lgs. 152/2006 avevano mantenuto efficaci le discipline regolamentari pregresse sino all'adozione dei nuovi provvedimenti attuativi, legittimando quindi la riscossione riferita all'epoca contestata; non è necessaria la sottoscrizione formale del ruolo ai fini della sua validità nella fattispecie; le censure sulle tempistiche/decadenze e sulle presunte incompatibilità normative sono state ritenute infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 1.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori) e sono stati disposti gli ulteriori adempimenti processuali relativi al contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • codice di procedura civile

    art. 360, c. 1, n. 4 e n. 5

    Norme invocate per censurare violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte precisa i limiti delle doglianze in rapporto all'omesso esame di fatto e ai vizi motivazionali

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 12, art. 15, c. 2-bis, art. 36, c. 2, art. 59

    Richiamato in tema di regole del processo tributario (assistenza difensiva, liquidazione spese, rimessione per difetto di contraddittorio); la Corte chiarisce che la fattispecie non rientra nelle ipotesi tassative che comportano la rimessione al primo giudice

  • d.lgs. n. 22 del 1997

    Stabilisce che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore nel rispetto di convenzione e disciplinare; la Corte interpreta tale norma come attribuzione ex lege dei poteri di accertamento e riscossione al soggetto gestore

  • d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente)

    art. 238 (commi 1, 6, 11, 12), art. 264, c. 1, lett. i)

    La soppressione formale della tariffa è mediata da disposizioni transitorie che hanno mantenuto in vita le discipline regolamentari pregresse fino all'adozione dei provvedimenti attuativi; la Corte conferma la validità del regime transitorio e delle delibere comunali/disciplinari anteriori

  • d.p.r. n. 158 del 1999

    Considerato provvedimento attuativo rilevante nel regime transitorio; le discipline regolamentari previste dal d.p.r. permangono finché non sono adottati i provvedimenti attuativi del Codice dell'ambiente

  • d.l. n. 248 del 2007 conv. in L. 28/02/2008 n. 31

    Norma richiamata in relazione alla modalità di riscossione a mezzo ruolo; la sentenza evidenzia corretto impiego della normativa vigente all'epoca e chiarisce errori di richiamo normativo del ricorrente

  • I. n. 296 del 2006

    Richiamata in ordine alla tempistica di entrata in vigore di disposizioni che incidono sui tributi locali; la Corte ne colloca l'effetto nel più ampio quadro transitorio

  • d.lgs. n. 446 del 1997

    Norma evocata circa la possibilità di applicare regolamenti comunali alle entrate tributarie; la Corte ritiene non decisiva la doglianza circa la sottoscrizione del ruolo

  • d.lgs. n. 507 del 1993

    Previsione relativa alla Tarsu (facoltà di iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli precedenti); la Corte esclude l'estensione automatica a TIA e ne limita l'applicabilità

  • d.p.r. n. 602 del 1973

    Richiamato in riferimento ai termini per l'iscrizione a ruolo e ai profili di decadenza; la Corte individua nel caso concreto l'inapplicabilità delle doglianze sulla decadenza

Massime di principio

  • Quando il servizio rifiuti è affidato a soggetti terzi con apposita convenzione/delibera, la normativa attribuisce ex lege al soggetto gestore i poteri di accertamento e riscossione della TIA: le contestazioni devono riguardare la mancanza o invalidità della convenzione/delibera, non l'automatica illegittimità dell'atto di riscossione.
  • Le norme transitorie del d.lgs. 152/2006 hanno mantenuto efficaci le discipline regolamentari precedenti fino all'adozione dei provvedimenti attuativi: pertanto la riscossione di anni precedenti può essere legittima se basa su delibere e regolamenti vigenti nel periodo contestato.
  • L'appello non può limitarsi a un mero rinvio alla sentenza di primo grado senza spiegare le ragioni della conferma: il giudice d'appello deve consentire il controllo giurisdizionale sulle sue valutazioni; tuttavia la Corte di legittimità può, per economia, integrare/correggere la motivazione in diritto se non sono necessarie valutazioni di fatto.
  • L'onere della prova resta, in linea di principio, sui soggetti che contestano il subentro o la validità di atti amministrativi: quando il diritto di agire del concessionario è fondato su norme e delibere pubbliche, non è richiesta ulteriore prova integrativa salvo specifica contestazione fondata.
  • La mancata sottoscrizione formale del ruolo non è sempre decisiva per la sua nullità; la giurisprudenza ammette la validità del ruolo a fronte di altri elementi di certezza dell'atto.
  • Le pretese relative a decadenze o termini di iscrizione a ruolo vanno valutate alla luce della disciplina specifica applicabile (Tarsu vs TIA) e delle norme transitorie: non è possibile estendere meccanismi tipici di un tributo ad un altro senza principio di compatibilità normativa.
  • In tema di spese processuali, l'ente impositore, anche se costituito senza difensore, può vedere liquidate le spese secondo la tariffa per avvocati e procuratori; la compensazione integrale o parziale delle spese è possibile solo in casi concreti e motivati (soccombenza reciproca o gravi ragioni indicate).

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