Cassazione Civile, Sentenza n. 21954/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio è stato dichiarato estinto perché la società ricorrente (ora Pegaso S.r.l.) è stata ammessa alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. in L. n. 225/2016), ha adempiuto il piano di definizione e ha manifestato la rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5605/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la decisione di primo grado e riconoscendo la riqualificazione della fattispecie come cessione di azienda con conseguente avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Il ricorrente deduceva otto motivi di cassazione avverso la pronuncia regionale.
Norme richiamate
d.l. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. in L. n. 225/2016)
L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione; l'adesione e l'adempimento determinano l'estinzione del giudizio.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo, se adempiuta, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (comma 3).
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68
Richiamato in relazione alla cartella di pagamento emessa in esito alla pronuncia della Commissione tributaria regionale e al procedimento esecutivo collegato al ruolo.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La previsione relativa al contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e non trova applicazione nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata; non sussiste l'obbligo di ulteriore versamento in tali ipotesi.
cod. proc. civ., art. 391, comma 2
La regola generale che in caso di rinuncia al ricorso può comportare la condanna alle spese non si applica quando la condanna sarebbe in contrasto con la ratio della definizione agevolata; perciò la Corte ha compensato le spese.
Massime di principio
- L'adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 comporta l'obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti: la domanda di ammissione e l'adempimento rendono il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Quando il contribuente dimostra di essere stato ammesso alla definizione agevolata e di avere adempiuto il piano di pagamento, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza decidere sul merito delle questioni sostanziali.
- Le spese del processo estinto rimangono a carico di chi le ha anticipate; tuttavia, la regola ordinaria che impone la condanna alle spese in caso di rinuncia non si applica se contrastasse con la finalità della definizione agevolata: spesso le spese vengono compensate.
- Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato nella misura eccezionale prevista per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, per la natura limitativa e sanzionatoria di quella misura.
- Prassi operativa consigliata: in situazioni analoghe il contribuente che intende aderire alla definizione deve depositare tempestiva documentazione che attesti l'ammissione e l'adempimento, nonché manifestare formalmente la rinuncia al ricorso, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio.
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