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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21954/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la società ricorrente (ora Pegaso S.r.l.) è stata ammessa alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. in L. n. 225/2016), ha adempiuto il piano di definizione e ha manifestato la rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5605/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la decisione di primo grado e riconoscendo la riqualificazione della fattispecie come cessione di azienda con conseguente avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Il ricorrente deduceva otto motivi di cassazione avverso la pronuncia regionale.

Norme richiamate

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. in L. n. 225/2016)

    L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione; l'adesione e l'adempimento determinano l'estinzione del giudizio.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    La definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo, se adempiuta, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (comma 3).

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    Richiamato in relazione alla cartella di pagamento emessa in esito alla pronuncia della Commissione tributaria regionale e al procedimento esecutivo collegato al ruolo.

  • d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La previsione relativa al contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e non trova applicazione nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata; non sussiste l'obbligo di ulteriore versamento in tali ipotesi.

  • cod. proc. civ., art. 391, comma 2

    La regola generale che in caso di rinuncia al ricorso può comportare la condanna alle spese non si applica quando la condanna sarebbe in contrasto con la ratio della definizione agevolata; perciò la Corte ha compensato le spese.

Massime di principio

  • L'adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 comporta l'obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti: la domanda di ammissione e l'adempimento rendono il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Quando il contribuente dimostra di essere stato ammesso alla definizione agevolata e di avere adempiuto il piano di pagamento, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza decidere sul merito delle questioni sostanziali.
  • Le spese del processo estinto rimangono a carico di chi le ha anticipate; tuttavia, la regola ordinaria che impone la condanna alle spese in caso di rinuncia non si applica se contrastasse con la finalità della definizione agevolata: spesso le spese vengono compensate.
  • Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato nella misura eccezionale prevista per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, per la natura limitativa e sanzionatoria di quella misura.
  • Prassi operativa consigliata: in situazioni analoghe il contribuente che intende aderire alla definizione deve depositare tempestiva documentazione che attesti l'ammissione e l'adempimento, nonché manifestare formalmente la rinuncia al ricorso, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio.

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