Cassazione Civile, Ordinanza n. 30130/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un esercente attività di bar e caffè, recuperando a tassazione maggiori imponibili IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2005 sulla base di indagini finanziarie relative alle movimentazioni dei conti bancari intestati al contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia l'incidentale del contribuente, ritenendo superata la presunzione di redditività delle operazioni bancarie. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse indicato analiticamente i documenti posti a base della decisione e non avesse reso intellegibile il percorso logico-giuridico. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse mal governato il riparto dell'onere della prova, senza richiedere al contribuente una prova analitica e rigorosa della estraneità delle movimentazioni bancarie a operazioni imponibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che la motivazione della CTR era solo apparente perché si limitava ad apodittiche affermazioni sulla prova contraria fornita dal contribuente, senza indicare in modo analitico cifre, date, destinatari dei pagamenti e senza considerare che l'accertamento si fondava sia su prelevamenti sia su versamenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancanza di una motivazione effettivamente intelligibile, pur in presenza di testo graficamente esistente, integra nullità della sentenza per motivazione apparente.
Nel processo tributario la sentenza deve esporre il percorso logico-giuridico seguito; la sua omissione determina nullità.
art. 111 Cost.
L'obbligo costituzionale di motivazione impone che il ragionamento decisorio sia percepibile e controllabile.
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di reddito, superabile solo con prova liberatoria analitica del contribuente.
Richiamato unitamente alle presunzioni bancarie ai fini dell'accertamento del reddito.
Le risultanze dei conti correnti rilevano anche ai fini IVA secondo la disciplina delle indagini finanziarie.
Il contribuente, una volta operante la presunzione bancaria, deve fornire prova specifica e rigorosa della non imponibilità delle singole movimentazioni.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza; gli altri profili di violazione di legge sono stati assorbiti.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti a formule generiche o apodittiche senza rendere percepibile il percorso logico seguito e senza indicare gli elementi probatori decisivi.
- Nel contenzioso fondato su indagini finanziarie, la presunzione legale di redditività delle movimentazioni bancarie può essere vinta solo mediante prova liberatoria analitica, riferita a ciascun singolo versamento o prelievo, con indicazione della provenienza, della destinazione e della causa giustificativa dell'operazione.
- Il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso e specifico la prova contraria offerta dal contribuente, non potendo limitarsi a richiami generici alla documentazione prodotta.
- Quando l'accertamento bancario riguarda sia versamenti sia prelevamenti, la motivazione della decisione deve dar conto di entrambi i profili, non essendo sufficiente una giustificazione riferita solo a una parte delle movimentazioni.
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