Cassazione Civile, Ordinanza n. 18087/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa in relazione a tre cartelle concernenti tributi erariali, IVA, IRAP, ritenute alla fonte, oltre interessi e sanzioni. Il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società contribuente. L'ente della riscossione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto lo aveva dichiarato inammissibile con motivazione estremamente sintetica e in larga parte apodittica, richiamando in modo non chiaro precedenti della Cassazione e della Corte costituzionale e limitandosi ad affermare di non ravvisare elementi nuovi rispetto al primo grado. Nel ricorso per cassazione l'ente ha denunciato, in via principale, la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per difetto assoluto o apparenza di motivazione della sentenza di appello; in subordine, ha dedotto la violazione dell'art. 2946 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che la sentenza della CTR era nulla per motivazione apparente e comunque incomprensibile, poiché non esaminava le censure dell'appellante né esponeva le ragioni del loro rigetto, ma si limitava a formule generiche e a richiami non pertinenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
La violazione del minimo costituzionale della motivazione, quando si traduca in motivazione apparente o incomprensibile, integra nullità della sentenza.
Nel processo tributario la sentenza deve contenere l'illustrazione delle censure e le ragioni del loro rigetto; la mera adesione alla decisione di primo grado non basta.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il livello minimo costituzionale; in mancanza la sentenza è nulla.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
La motivazione per relationem è insufficiente se non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
Concorre, insieme all'art. 36 del d.lgs. 546/1992, a imporre una motivazione effettiva della sentenza tributaria.
È richiamato come base dell'intimazione di pagamento oggetto della controversia.
È dedotto in via subordinata come norma sulla prescrizione ordinaria delle pretese erariali, ma il motivo resta assorbito.
È richiamato nel commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevedeva un termine decadenziale per la notifica della cartella in quel particolare contesto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla quando non espone in modo intelligibile le censure dell'appellante e le ragioni della loro disattesa, poiché non consente di individuare il thema decidendum né il percorso logico della decisione.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice dimostra di avere effettivamente esaminato i motivi di gravame; una mera adesione apodittica alla decisione di primo grado non è sufficiente.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione resta confinato al rispetto del minimo costituzionale, ma la motivazione apparente o perplessa integra comunque nullità ex art. 132 c.p.c.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali o costituzionali deve essere pertinente e comprensibile; se è usato in modo generico o inconferente non sana il deficit motivazionale della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →