Cassazione Civile, Ordinanza n. 13105/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di plurimi provvedimenti di fermo amministrativo emessi per crediti iscritti a ruolo a titolo di IRPEF, IVA e IRAP relativi ad alcuni periodi d'imposta. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente, confermando la legittimità degli atti. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso affidato a sei motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato un'istanza di cessazione della materia del contendere, allegando l'adesione a una definizione agevolata e la regolarizzazione della posizione debitoria. La Corte ha quindi acquisito chiarimenti dall'agente della riscossione, che ha confermato l'avvenuto pagamento e l'estinzione dei tributi oggetto del contendere. Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata e che, secondo la comunicazione dell'agente della riscossione e la documentazione in atti, la posizione debitoria era stata regolarizzata e i tributi oggetto della lite risultavano estinti. Richiamando il principio già affermato in precedenza, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione; ha posto le spese dell'intero giudizio a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
Richiamato come base della definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) cui il contribuente ha aderito.
art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
La Corte lo richiama, in coerenza con il principio giurisprudenziale applicato, per ritenere estinto il giudizio quando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia seguita dalla comunicazione dell'esattore e, in caso di integrale pagamento, dalla cessazione della materia del contendere.
È la norma processuale richiamata per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione nelle ipotesi considerate dalla giurisprudenza richiamata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la regola richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato per l'assenza dei presupposti, in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce a una definizione agevolata e l'agente della riscossione comunica il perfezionamento della procedura, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto secondo la disciplina applicabile e la relativa elaborazione giurisprudenziale.
- Se il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata e ha anche integralmente pagato il debito rateizzato, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione del giudizio comporta che le spese restino regolate secondo la disciplina speciale del processo tributario e che non operi il raddoppio del contributo unificato quando difettano i relativi presupposti.
- Nei casi di estinzione per definizione agevolata, il controllo della Corte si concentra sulla prova del perfezionamento della procedura e dell'effettiva regolarizzazione della posizione debitoria.
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