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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26612/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un ex dirigente/fondo previdenziale aziendale per ottenere la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta alla fonte su una somma liquidata alla cessazione del rapporto, sostenendo che solo la parte corrispondente al rendimento del fondo dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,50% e non con l'aliquota media applicata dal sostituto. Dopo un primo ciclo di merito e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione alla luce dei principi delle Sezioni Unite sul trattamento fiscale del c.d. rendimento, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda degli eredi e ritenuto dovuta la tassazione agevolata limitatamente al rendimento realizzato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato già accertata la natura del rendimento e non avesse verificato l'effettivo investimento delle somme accantonate; (2) violazione delle norme su valutazione delle prove e onere probatorio, censurando l'avvenuto riconoscimento del rimborso sulla base di documentazione ritenuta insufficiente; (3) violazione delle norme sulla riscossione e sui rimborsi fiscali, sostenendo che non operasse il meccanismo invocato dal contribuente e che l'obbligazione tributaria si esaurisse con restituzione del capitale e interessi, senza applicazione dell'art. 1224 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha quindi escluso il diritto al rimborso nella misura riconosciuta dal giudice regionale, perché il giudice di rinvio non aveva correttamente applicato i principi già fissati dalla giurisprudenza di legittimità: il contribuente, quale attore in senso sostanziale, doveva provare sia l'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato, sia l'ammontare del rendimento effettivamente derivante da tale investimento, sia i criteri di imputazione alle posizioni individuali. La sola attestazione ENEL non è stata ritenuta sufficiente, in quanto non dimostrava né l'an dell'investimento né il quantum del rendimento da assoggettare alla tassazione agevolata. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo al rimborso di ritenute su prestazioni collegate a fondi previdenziali aziendali, il contribuente che chiede il rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare tutti i presupposti del trattamento fiscale più favorevole, compreso l'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e la concreta quantificazione del rendimento.
  • La nozione di "rendimento netto" fiscalmente agevolabile coincide con gli importi effettivamente derivanti dall'investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo; non vi rientrano le mere risultanze di calcoli attuariali, né le differenze aritmetiche desunte dalla redditività complessiva del patrimonio dell'impresa.
  • La certificazione rilasciata dal datore di lavoro o dal gestore del fondo non è, di per sé sola, prova sufficiente del rendimento agevolabile se non indica i criteri di calcolo e non consente di distinguere la quota effettivamente proveniente da investimenti sul mercato dalla mera redditività complessiva del patrimonio.
  • In sede di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificare in modo puntuale sia l'an dell'investimento sia il quantum del rendimento; l'inosservanza di tali verifiche integra violazione del dictum rescindente.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., anche rigettando l'originaria domanda di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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