Cassazione Civile, Ordinanza n. 26612/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un ex dirigente/fondo previdenziale aziendale per ottenere la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta alla fonte su una somma liquidata alla cessazione del rapporto, sostenendo che solo la parte corrispondente al rendimento del fondo dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,50% e non con l'aliquota media applicata dal sostituto. Dopo un primo ciclo di merito e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione alla luce dei principi delle Sezioni Unite sul trattamento fiscale del c.d. rendimento, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda degli eredi e ritenuto dovuta la tassazione agevolata limitatamente al rendimento realizzato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato già accertata la natura del rendimento e non avesse verificato l'effettivo investimento delle somme accantonate; (2) violazione delle norme su valutazione delle prove e onere probatorio, censurando l'avvenuto riconoscimento del rimborso sulla base di documentazione ritenuta insufficiente; (3) violazione delle norme sulla riscossione e sui rimborsi fiscali, sostenendo che non operasse il meccanismo invocato dal contribuente e che l'obbligazione tributaria si esaurisse con restituzione del capitale e interessi, senza applicazione dell'art. 1224 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha quindi escluso il diritto al rimborso nella misura riconosciuta dal giudice regionale, perché il giudice di rinvio non aveva correttamente applicato i principi già fissati dalla giurisprudenza di legittimità: il contribuente, quale attore in senso sostanziale, doveva provare sia l'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato, sia l'ammontare del rendimento effettivamente derivante da tale investimento, sia i criteri di imputazione alle posizioni individuali. La sola attestazione ENEL non è stata ritenuta sufficiente, in quanto non dimostrava né l'an dell'investimento né il quantum del rendimento da assoggettare alla tassazione agevolata. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma violata nel dedurre l'erronea applicazione dei limiti del giudizio di rinvio.
Richiamato sia sul potere/dovere del giudice di rinvio di attenersi al principio di diritto già enunciato, sia sul potere della Corte di decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Invocato dall'Agenzia per censurare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
Invocato dall'Agenzia per censurare la valutazione delle prove documentali.
Applicato nel senso che l'onere di provare i presupposti del rimborso grava sul contribuente che lo richiede.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rimborsi fiscali.
art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rimborsi fiscali.
art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rimborsi fiscali.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta del 12,50% è applicabile solo sulle somme qualificabili come rendimento netto effettivo del capitale accantonato e investito sul mercato.
art. 41 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel testo quale disposizione poi trasfusa nell'attuale art. 44, comma 1, lett. g-quater), TUIR, per giustificare l'equiparazione fiscale.
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel testo quale disposizione poi trasfusa nell'attuale art. 45 TUIR, per l'equiparazione fiscale dei capitali corrisposti.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Censurata dall'Agenzia come non applicabile al rapporto tributario per escludere la rivalutazione monetaria invocata dai contribuenti.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo al rimborso di ritenute su prestazioni collegate a fondi previdenziali aziendali, il contribuente che chiede il rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare tutti i presupposti del trattamento fiscale più favorevole, compreso l'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e la concreta quantificazione del rendimento.
- La nozione di "rendimento netto" fiscalmente agevolabile coincide con gli importi effettivamente derivanti dall'investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo; non vi rientrano le mere risultanze di calcoli attuariali, né le differenze aritmetiche desunte dalla redditività complessiva del patrimonio dell'impresa.
- La certificazione rilasciata dal datore di lavoro o dal gestore del fondo non è, di per sé sola, prova sufficiente del rendimento agevolabile se non indica i criteri di calcolo e non consente di distinguere la quota effettivamente proveniente da investimenti sul mercato dalla mera redditività complessiva del patrimonio.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificare in modo puntuale sia l'an dell'investimento sia il quantum del rendimento; l'inosservanza di tali verifiche integra violazione del dictum rescindente.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., anche rigettando l'originaria domanda di rimborso.
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