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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15643/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti di competenza di un diverso esercizio. Dopo una prima fase contenziosa, la contribuente aderiva a una definizione agevolata del carico e, in seguito, sosteneva di avere versato per l’anno d’imposta 2003 somme che costituivano duplicazione di imposta già corrisposta per l’anno 2002, chiedendone il rimborso, oltre agli interessi ex art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973. Nel giudizio sul silenzio-rifiuto, il giudice di primo grado riconosceva il diritto agli interessi dalla data di ciascun versamento; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado posticipava la decorrenza degli interessi al passaggio in giudicato della decisione che aveva reso definitiva la pretesa fiscale, ritenendo immune da vizi la liquidazione effettuata dall’Ufficio. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che gli interessi sul rimborso decorrono dalla data del versamento delle maggiori imposte e non dal successivo momento in cui la pretesa fiscale diviene definitiva; con il secondo motivo censurava la regolazione delle spese, per violazione del principio di soccombenza e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d’appello nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi dal momento della definitività della pretesa fiscale e non dal versamento delle somme indebitamente corrisposte. Ha affermato che, in tema di rimborso di imposte sul reddito, gli interessi previsti dall’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 hanno natura compensativa e maturano dal secondo semestre successivo al versamento, indipendentemente dalla data della domanda di rimborso e dalla buona o mala fede dell’amministrazione. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973

    Gli interessi sul rimborso delle imposte decorrono dalla data del versamento delle somme da rimborsare; la norma ha natura speciale rispetto alla disciplina civilistica dell’indebito, ha funzione compensativa e non moratoria, e prescinde dallo stato soggettivo dell’amministrazione nonché dal momento della domanda di rimborso.

  • art. 163 T.U.I.R.

    Richiamato come base del divieto di doppia imposizione, quale titolo del rimborso richiesto.

  • art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato unitamente al divieto di doppia imposizione come fondamento del rimborso in caso di pagamento duplicato.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non è la base decisiva della pronuncia.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al criterio di competenza dei costi, ma non è la norma decisiva della ratio decidendi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la censura sulle spese di lite, motivo poi assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la censura sulla compensazione delle spese, motivo poi assorbito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per difetto di motivazione sulla regolazione delle spese, motivo poi assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione, richiamato dalla ricorrente.

  • art. 48 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla giurisprudenza citata in motivazione come precedente contesto di un caso analogo.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte sul reddito, quando il contribuente abbia pagato somme non dovute o duplicate, gli interessi dovuti sull’importo da restituire decorrono dal versamento della somma indebitamente corrisposta, secondo il criterio espresso dall’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, e non dalla domanda di rimborso né dal passaggio in giudicato della decisione che rende definitiva la pretesa fiscale.
  • Gli interessi di rimborso previsti dall’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 hanno funzione compensativa del mancato godimento del denaro da parte del contribuente e non richiedono l’accertamento di una colpa dell’amministrazione finanziaria o di uno stato soggettivo di buona o mala fede.
  • La disciplina del rimborso tributario per indebito pagamento è speciale e prevale sulla disciplina civilistica dell’indebito; pertanto, ai fini della decorrenza degli accessori, occorre attenersi al dato testuale della legge fiscale.
  • In caso di doppia imposizione o pagamento duplicato, il titolo del rimborso non è la mera violazione del criterio di competenza, ma il divieto di duplicazione dell’imposta, con applicazione dei rimedi tributari previsti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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