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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34596/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

L'attore aveva convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento del danno per la mancata esecuzione di una richiesta di cambio di contraenza/beneficiario relativa a una polizza assicurativa e per la mancata liquidazione di un'altra polizza, deducendo anche la violazione di obblighi di riservatezza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1218 c.c. e di varie norme processuali e penali richiamate in ricorso; (2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e della normativa sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003); (3) violazione degli artt. 1218, 1362, 1337 e 1375 c.c. e della normativa privacy, oltre a omesso esame di un fatto decisivo; (4) violazione degli artt. 1223, 1225, 126 c.c. e 2697 c.c., nonché di norme sulle prove. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c.; ha inoltre osservato che, anche applicando la prova di resistenza, il ricorso era tardivo poiché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, insieme al ricorso, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 369, comma 2, c.p.c., requisito posto a pena di improcedibilità. Ha inoltre verificato che la notifica del ricorso era comunque tardiva rispetto al termine breve di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso come norma sulla responsabilità contrattuale, senza che la Corte ne esamini il merito, poiché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione all'onere della prova; la Corte non entra nel merito delle censure per improcedibilità.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come criterio di interpretazione contrattuale, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come fonte di buona fede nelle trattative, non esaminato nel merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, non esaminato nel merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di danno risarcibile, ma non valutato nel merito.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di prevedibilità del danno, ma non valutato nel merito.

  • art. 126 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza esame nel merito.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma che il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicata dal ricorrente per omesso esame di fatto decisivo, ma non scrutinata nel merito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/disattesa del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.lgs. n. 196 del 2003, artt. 24 e 46 ss.

    Richiamati in relazione alla dedotta violazione della disciplina privacy, senza esame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di prova e valutazione del materiale istruttorio, senza scrutinio di merito.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di prova testimoniale, senza esame nel merito.

  • art. 316 c.p.p.

    Citato nel primo motivo come riferimento normativo, ma non rilevante ai fini della decisione sull'improcedibilità.

  • art. 320 c.p.p.

    Citato nel primo motivo come riferimento normativo, ma non rilevante ai fini della decisione sull'improcedibilità.

  • art. 671 c.p.p.

    Citato nel primo motivo come riferimento normativo, ma non rilevante ai fini della decisione sull'improcedibilità.

  • art. 675 c.p.p.

    Citato nel primo motivo come riferimento normativo, ma non rilevante ai fini della decisione sull'improcedibilità.

  • art. 678 c.p.p.

    Citato nel primo motivo come riferimento normativo, ma non rilevante ai fini della decisione sull'improcedibilità.

  • art. 34 c.p.

    Citato nel primo motivo come riferimento normativo, ma non rilevante ai fini della decisione sull'improcedibilità.

  • art. 388 c.p.

    Citato nel primo motivo come riferimento normativo, ma non rilevante ai fini della decisione sull'improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata costituisce adempimento processuale essenziale: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c.
  • La verifica dell'improcedibilità può essere compiuta anche attraverso il controllo sulla tempestività dell'impugnazione: se il ricorso risulta notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione non supera la prova di resistenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti, anche se prospettano violazioni contrattuali, responsabilità contrattuale, privacy o vizi di motivazione.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti normativi, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civilePrivacyAssicurazioni
IstitutiOnere della prova

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