Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società aveva acquistato, con preliminare e poi rogito, un terreno che le era stato rappresentato come libero da pesi e idoneo a una destinazione edificatoria per la realizzazione di un complesso residenziale. Dopo l'immissione nel possesso, durante lavori di pulizia del fondo, la società aveva rinvenuto una struttura in cemento ricollegata a una cabina di manovra di una condotta idrica sottostante, asservita coattivamente in via amministrativa ma non trascritta nei registri immobiliari. L'acquirente sosteneva che tale vincolo rendesse il fondo praticamente inedificabile e chiedeva riduzione del prezzo e risarcimento danni ex art. 1489 c.c. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo la servitù apparente e valorizzando, inoltre, l'obbligo dell'acquirente di usare ordinaria diligenza. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1489 e 1061 c.c. per erronea valutazione delle prove e per avere ritenuto apparente la servitù, nonché per non avere considerato l'assenza di conoscenza effettiva del vincolo; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1489, 1362 e 118 disp. att. c.c. per avere qualificato come di mero stile le clausole contrattuali di garanzia sulla libertà del fondo, sostenendo che esse integrassero un affidamento tutelato e che il venditore restasse responsabile anche se il vincolo fosse stato riconoscibile; 3) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. sulla liquidazione delle spese nei confronti dei terzi chiamati in garanzia, assumendo che la chiamata fosse stata provocata dai venditori e non dalla società attrice, e che i terzi non fossero stati destinatari di domande dell'attrice.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando che la clausola di garanzia non era una mera clausola di stile ma una vera pattuizione di garanzia; tuttavia ha ritenuto corretta la conclusione di merito sulla non operatività della tutela ex art. 1489 c.c., perché la servitù di acquedotto era apparente: la cabina di manovra costituiva opera visibile e permanente, obiettivamente destinata all'esercizio della servitù e idonea a rendere percepibile il peso gravante sul fondo. In tale situazione, la tutela dell'affidamento dell'acquirente cede di fronte alla servitù apparente e all'obbligo di ordinaria diligenza dell'acquirente professionale che si appresti a sviluppare un progetto edificatorio. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva posto a carico della società acquirente anche le spese dei terzi chiamati in garanzia, rilevando che il giudice d'appello non aveva verificato se la domanda di garanzia fosse manifestamente infondata o arbitraria; rilevando l'assenza di un rapporto sostanziale idoneo a giustificare la manleva, ha deciso nel merito ponendo le spese di quei terzi a carico dei venditori chiamanti. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso quanto al merito della domanda principale, ma accolto parzialmente sulle spese, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e dei resistenti alle spese di lite dei terzi chiamati.
Norme richiamate
art. 1489 c.c.
La garanzia del venditore opera se il bene è gravato da pesi o diritti non apparenti e non conosciuti dall'acquirente; la responsabilità del venditore è esclusa se il vincolo è apparente o comunque effettivamente conosciuto dal compratore.
art. 1061 c.c.
Una servitù è apparente quando esistono opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e tali da rendere non equivoco il peso gravante sul fondo.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una rivalutazione del merito se il giudice di appello ha già accertato i fatti decisivi.
art. 1362 c.c.
Le clausole contrattuali vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici complessivi, non potendo essere isolate dal contesto dell'intero regolamento negoziale.
art. 1363 c.c.
Le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, valorizzando il significato complessivo dell'atto.
art. 1176, comma 2, c.c.
Le parti di un rapporto obbligatorio devono usare la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività, sicché l'acquirente professionale deve svolgere verifiche adeguate rispetto al fine perseguito.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma nei rapporti con i terzi chiamati in garanzia occorre verificare se la chiamata sia stata giustificata oppure manifestamente infondata.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza sul punto delle spese, ha deciso nel merito direttamente regolando le spese dei terzi chiamati.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la qualificazione delle clausole contrattuali, rettificando la motivazione impugnata.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
Rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti nei termini previsti.
L. n. 134 del 2012
Legge di conversione richiamata per l'applicazione della disciplina della doppia conforme.
Massime di principio
- In tema di art. 1489 c.c., l'espressa garanzia del venditore sulla libertà del bene da pesi o diritti tutela l'affidamento dell'acquirente, ma non impedisce al giudice di escludere la responsabilità del venditore quando il vincolo sia apparente o comunque effettivamente conosciuto dall'acquirente.
- Una servitù è "apparente" non per la mera visibilità materiale dell'opera, ma quando l'opera permanente è oggettivamente e univocamente destinata all'esercizio del peso, rendendo percepibile in modo non equivoco l'esistenza del vincolo.
- Quando l'acquisto di un terreno è effettuato da soggetti professionalmente interessati a una specifica iniziativa edificatoria, grava sull'acquirente un dovere di diligenza qualificata e di verifica preventiva dello stato del bene, che può attenuare l'efficacia dell'affidamento nelle sole dichiarazioni del venditore.
- Le clausole con cui il venditore dichiara il bene libero da pesi e diritti reali non sono clausole di stile se inserite nel contesto dell'assetto negoziale come vere pattuizioni di garanzia; vanno interpretate sistematicamente e non atomisticamente.
- In tema di spese del terzo chiamato in garanzia impropria, la regola della soccombenza a carico dell'attore soccombente conosce eccezione quando la chiamata del convenuto sia manifestamente infondata o priva di base sostanziale, nel qual caso le spese restano a carico del chiamante.
- Nel giudizio di legittimità, in caso di doppia conforme, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, altrimenti è inammissibile.
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