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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva prestato attività di assistenza legale nella procedura di concordato preventivo di una società poi fallita. Il giudice delegato aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quella richiesta, e il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 legge fallimentare, aveva confermato la liquidazione ritenendo rilevante, ai fini della valutazione del risultato dell’opera professionale, che la società fosse fallita circa un anno dopo l’omologazione del concordato, senza che lo strumento concordatario avesse condotto a una soluzione positiva della crisi. In cassazione il ricorrente ha dedotto l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., della circostanza dell’intervenuta omologazione del concordato, sostenendo che l’omologa avrebbe comunque prodotto l’effetto tipico dell’esdebitazione e che, pertanto, il successivo fallimento non avrebbe potuto incidere sulla valutazione del risultato utile conseguito con la prestazione professionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che il tribunale non aveva affatto omesso di considerare l’omologazione del concordato, ma aveva invece valorizzato il fallimento intervenuto a breve distanza dall’omologa per escludere che la procedura si fosse consolidata in un risultato apprezzabile per il debitore assistito. Ha inoltre rilevato che la censura, nella sostanza, non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma mirava a contestare la valutazione di merito e la ratio decidendi del decreto impugnato. La Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra fallimento intervenuto quando è ancora esperibile l’azione di risoluzione del concordato e fallimento intervenuto dopo il consolidamento dell’effetto esdebitativo; nel caso concreto, il ricorrente non aveva provato la consolidazione di tale effetto e aveva erroneamente dato per scontato che l’omologa producesse sempre e comunque il risultato esdebitativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nessuna liquidazione delle spese per mancata costituzione della curatela; disposto inoltre l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    opposizione proposta ex art. 98 legge fall.

    norma richiamata come base dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso in sede concorsuale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.

    il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non alla rivalutazione del merito o alla contestazione della ratio decidendi

  • art. 184 l. fall.

    a norma dell'art. 184 l. fall.

    l’effetto esdebitatorio del concordato omologato opera nei limiti del consolidamento della procedura e in relazione alla situazione dei creditori

  • art. 186 l. fall.

    la possibilità di chiedere la risoluzione del concordato rileva per stabilire se l’effetto esdebitativo si sia o meno consolidato

  • art. 186, comma 3, l. fall.

    coincidente con un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento del concordato

    decorso il termine, se i creditori non si attivano per la risoluzione, il piano concordatario si consolida

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002

    ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se concerne un fatto storico, preciso e decisivo realmente non esaminato dal giudice di merito; non può essere utilizzato per sollecitare una diversa valutazione della stessa vicenda o per contestare la ratio decidendi.
  • Nella liquidazione del compenso al professionista che abbia assistito una procedura di concordato preventivo, il giudice può valorizzare, ai fini della valutazione del risultato conseguito, anche l’esito complessivo della procedura e l’eventuale fallimento sopravvenuto a breve distanza dall’omologazione.
  • L’effetto esdebitativo del concordato omologato non può considerarsi automaticamente consolidato in ogni caso: occorre verificare se, al momento del fallimento sopravvenuto, fosse ancora esperibile l’azione di risoluzione del concordato oppure se il termine per tale iniziativa fosse ormai decorso.
  • L’onere di provare il consolidamento dell’effetto esdebitativo, quando tale consolidamento sia decisivo per dimostrare il risultato utile della prestazione professionale, grava sulla parte che invoca quel risultato.
  • Se il fallimento interviene in un momento tale da rendere ancora attuale la possibilità di risoluzione del concordato, il giudice può escludere che l’omologazione abbia prodotto un risultato definitivamente apprezzabile ai fini della liquidazione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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