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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34398/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il criterio di calcolo dei trasferimenti statali compensativi del minor gettito ICI subito da un comune per l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D. Il comune aveva agito per ottenere l'accertamento del corretto importo dovuto e la condanna dei ministeri al pagamento della somma residua non corrisposta, sostenendo che il minor gettito dovesse essere calcolato in modo complessivo, considerando tutte le autodichiarazioni presentate dal 2001 in poi. I ministeri, ricorrendo per cassazione con un solo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 64 l. n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 d.m. n. 197/2002, sostenendo che il contributo compensativo, una volta attribuito e consolidato, diventa trasferimento erariale stabile e non può essere nuovamente computato tra i minori introiti per gli anni successivi; solo le nuove perdite non ancora compensate e che superino le soglie di legge possono generare un ulteriore aumento del contributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha ritenuto corretto, nei limiti precisati, il criterio ministeriale: per verificare il superamento delle soglie di rilevanza del minor gettito ICI non si devono considerare i minori introiti già compensati negli anni precedenti e consolidati nei trasferimenti erariali; tuttavia, nel calcolo del minor gettito di ciascun anno occorre tener conto non solo delle nuove autodichiarazioni di quell'anno, ma anche dei minori introiti relativi ad autodichiarazioni di anni precedenti che non siano già stati compensati e consolidati. La Corte ha quindi enunciato un principio di diritto in tal senso, demandando al giudice di rinvio gli ulteriori accertamenti necessari.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    è la norma processuale utilizzata per proporre il motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge

  • art. 64 l. 23 dicembre 2000 n. 388

    regola i trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, fissa le soglie di rilevanza del minor gettito e rimette a un decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità applicative; il consolidamento dei trasferimenti già attribuiti è coerente con la disciplina primaria

  • art. 2 d.m. 1 luglio 2002 n. 197

    individua modalità di calcolo del contributo statale, conferma che esso è attribuito l'anno successivo alla perdita e consolidato nei trasferimenti erariali, ma non consente di conteggiare due volte i minori introiti già compensati negli anni precedenti

  • art. 3 d.m. 1 luglio 2002 n. 197

    è richiamato come disposizione coerente con il meccanismo di consolidamento e di successiva riduzione dei trasferimenti in caso di attribuzione definitiva della rendita catastale

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    individua, per il sistema ICI, il collegamento della base imponibile al valore contabile prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali

  • d.m. 19 aprile 1994 n. 701

    consente la procedura di autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, la cui applicazione provoca il minor gettito ICI da compensare

  • art. 53, comma 14, l. 23 dicembre 2000 n. 388

    è richiamato come norma che aveva ancora applicato il metodo a stock per l'anno 2000, in contrapposizione al regime differenziale dell'art. 64

  • art. 31, comma 3, l. 23 dicembre 1998 n. 448

    è citato come precedente disciplina del metodo c.d. a stock per la compensazione dei minori introiti

  • art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988 n. 400

    è richiamato quale base della delega regolamentare per l'adozione del decreto ministeriale attuativo

  • art. 101, comma 2, Cost.

    è evocato per affermare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non alla prassi amministrativa

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    è richiamato per escludere che la prassi amministrativa o gli atti interni dell'amministrazione possano assumere valore di fonte del diritto

Massime di principio

  • Nei meccanismi di compensazione erariale basati su soglie di rilevanza, il minor gettito già compensato e consolidato non può essere nuovamente computato per il superamento delle soglie negli anni successivi, altrimenti la soglia perderebbe la sua funzione selettiva.
  • Il consolidamento del contributo compensativo trasforma la perdita originaria in un'entrata stabilizzata, con la conseguenza che quella specifica perdita non è più un "minor introito" rilevante ai fini del ricalcolo annuale.
  • Quando la fonte primaria rinvia a un regolamento per criteri e modalità applicative, il regolamento può specificare il meccanismo di calcolo solo entro i limiti della legge; non può però introdurre una disciplina incompatibile con la struttura complessiva del sistema voluta dal legislatore.
  • La prassi amministrativa e le circolari, pur potendo orientare l'interpretazione fattuale e applicativa, non vincolano il giudice quando risultino difformi dal dato normativo.
  • Nel calcolo annuale del minor gettito, vanno considerate le componenti non ancora compensate e consolidate, anche se derivanti da autodichiarazioni presentate in anni precedenti, perché ciò che rileva è l'oggettivo minor introito dell'anno al netto delle compensazioni già acquisite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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