Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società poi dichiarata fallita, di una cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi per i periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008. La società deduceva: nullità della notificazione della cartella; decadenza del concessionario dalla riscossione; violazione dell’art. 6 della l. n. 212/2000; duplicazione di importi. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso; la CTR invece accoglieva l’appello ritenendo legittimata ad agire la società fallita, per inerzia degli organi concorsuali, e ravvisando la nullità/inesistenza della notifica della cartella per mancato rispetto delle forme di cui agli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 43 l. fall., sostenendo che il debitore fallito non fosse legittimato a impugnare per assenza di inerzia del curatore, che avrebbe invece prestato acquiescenza all’atto; (2) violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 139 e 143 c.p.c., sostenendo la validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e, comunque, la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo mediante la tempestiva impugnazione dell’atto. Si costituivano il concessionario della riscossione e due ex socie della società fallita, ma il ricorso nei loro confronti veniva dichiarato inammissibile perché estranee al giudizio di merito.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti delle due ex socie, condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in loro favore, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo limitatamente al profilo della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 l. fall.
Il debitore dichiarato fallito conserva la legittimazione straordinaria a impugnare l’atto impositivo quando i presupposti del rapporto tributario si siano formati prima del fallimento e il curatore sia rimasto inerte, intesa l’inerzia come comportamento oggettivo di mancata impugnazione.
art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato nel ricorso per contestare la decisione sulla notificazione della cartella, in relazione alla disciplina della notificazione degli atti tributari.
art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La ricorrente sostiene che la notificazione sia stata eseguita secondo tale disciplina, come attestato nella relata del messo comunale.
art. 139 c.p.c.
È evocato per contestare la declaratoria di nullità della notificazione, nel quadro delle regole sul procedimento notificatorio.
art. 143 c.p.c.
È evocato per contestare la declaratoria di nullità della notificazione, nel quadro delle regole sul procedimento notificatorio.
art. 140 c.p.c.
La CTR lo aveva richiamato per ritenere non rispettate le forme della notificazione; la Cassazione non condivide tale impostazione, valorizzando invece la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212
È invocato dalla contribuente nel giudizio di merito come parametro di illegittimità della pretesa, ma non costituisce oggetto di specifica decisione nel merito in cassazione.
art. 118, n. 4, l. fall.
È richiamato in relazione al decreto di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, con conseguente venir meno del soggetto giuridico rappresentato.
art. 1188 c.c.
Il concessionario della riscossione è qualificato come mero adiectus solutionis causa rispetto al rapporto sostanziale quando le questioni investono il merito della pretesa tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei due motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando i presupposti del rapporto tributario sono anteriori al fallimento, il debitore fallito conserva una legittimazione straordinaria a impugnare l’atto impositivo se il curatore non lo abbia impugnato; l’inerzia rilevante è un dato oggettivo di mancata impugnazione, non occorrendo indagare la volontà interna del curatore.
- L’impugnazione dell’atto impositivo da parte del contribuente sana ex tunc la nullità della notificazione, perché la notificazione è condizione di efficacia dell’atto e non suo elemento costitutivo; se l’atto ha raggiunto lo scopo mediante la tempestiva conoscenza e difesa del destinatario, il vizio notificatorio è irrilevante.
- In sede di legittimità, la contestazione della rituale notificazione di un atto tributario richiede, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo sulla sola lettura del ricorso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile nei confronti di soggetti che non siano stati parti del giudizio di merito, salvo che sia dedotta e provata una rituale rappresentanza sostanziale e processuale in loro favore.
- Quando la censura sulla notificazione è strumentale anche all’esame del merito della pretesa tributaria, l’ente impositore è legittimato a impugnare la relativa statuizione anche se il concessionario della riscossione non abbia proposto autonomo gravame.
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