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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio introdotto da una società nei confronti del proprio consulente legale, al quale veniva imputata una presunta negligenza professionale nell’ambito di una procedura di mobilità e di licenziamenti effettuati nel 2009. Il tribunale aveva condannato il professionista al risarcimento di una somma molto elevata; il legale proponeva appello deducendo anzitutto la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, perché il plico postale era stato consegnato in un luogo diverso dalla residenza, a persona diversa dal destinatario, senza la raccomandata informativa prevista dalla legge. In subordine contestava sia l’an della responsabilità, sia il rapporto tra domanda, fatti allegati e prova, sostenendo che la corte territoriale avesse sostituito al fatto costitutivo dedotto dall’attrice un diverso criterio di imputazione della responsabilità, avesse deciso oltre il chiesto e avesse presunto senza prova la sua partecipazione alla redazione delle lettere di licenziamento. Contestava inoltre il criterio di quantificazione del danno, ritenendo ingiustificato identificare il pregiudizio nelle somme versate in transazione ai lavoratori e ripartirlo forfettariamente a metà tra impresa e consulente. La società resistente, con ricorso incidentale, censurava invece la riduzione del risarcimento operata dalla corte d’appello, lamentando la violazione dell’art. 1227 c.c. e sostenendo che non fosse configurabile un concorso colposo della cliente, dovendo il professionista eseguire la prestazione a regola d’arte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo nulla la notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Ha rilevato che l’avviso di ricevimento non consentiva di identificare con certezza il consegnatario, perché la firma era illeggibile, apposta in uno spazio non riferibile al destinatario o a persona delegata, senza indicazione della qualifica, senza barratura delle caselle utili e senza l’invio della raccomandata integrativa prevista dalla legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame applicando i principi indicati. Sono rimasti assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890

    La mancata spedizione della raccomandata integrativa e l’incertezza sulla persona cui è stato consegnato il plico incidono sulla validità della notificazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di impugnazioni e decorrenza dei termini, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla fede privilegiata dell’avviso di ricevimento.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla fede privilegiata dell’atto pubblico e della documentazione notificatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la supposta decisione ultra/extra petita della corte territoriale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’erronea ripartizione dell’onere della prova e l’affermazione di responsabilità in assenza di prova.

  • artt. 277 e 278 c.p.c.

    Richiamati per censurare la decisione sul merito e sul quantum prima della sua completa definizione.

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare l’uso di presunzioni nella ricostruzione di responsabilità e danno.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’affermazione di concorso colposo della creditrice/danneggiata.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per affermare che il professionista deve eseguire la prestazione con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato nel ricorso principale in relazione alle transazioni con i lavoratori e alla qualificazione del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel ricorso principale per contestare il criterio di causalità e di quantificazione del danno risarcibile.

  • art. 11 L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Richiamato dalla Corte come disposizione che sanziona con nullità la notificazione quando vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, ricorressero le ipotesi di nullità ipotizzate dal principio richiamato dalla controparte.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta è nulla quando l’avviso di ricevimento non consente di individuare con certezza la persona che ha ricevuto il plico e mancano gli adempimenti prescritti dalla legge, come la raccomandata informativa integrativa.
  • La giurisprudenza che presume la validità della consegna a mani proprie sulla base di una firma illeggibile opera solo se la sottoscrizione è apposta nello spazio previsto per il destinatario o per persona delegata e non emergano elementi di incertezza sul consegnatario.
  • Quando vi è assoluta incertezza sull’identità del consegnatario e l’agente postale non compie le annotazioni richieste, la notificazione non può dirsi validamente perfezionata e la sentenza che su di essa si fonda deve essere cassata.
  • Le censure su an e quantum della responsabilità, sul nesso causale e sulla prova restano assorbite quando il giudizio di legittimità accerta una nullità processuale idonea a travolgere la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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