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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società poi ammessa al concordato preventivo aveva ceduto a un istituto di credito un credito vantato verso un terzo nell’ambito di rapporti di appalto. La corte d’appello ha ritenuto ammissibile l’intervento adesivo dipendente dei liquidatori giudiziali della procedura e ha dichiarato inefficace verso i creditori concordatari la cessione di credito, assegnando alla procedura la somma oggetto di sequestro liberatorio. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme processuali sulla legittimazione/intervento dei liquidatori giudiziali, sostenendo che questi non potessero intervenire autonomamente per pretese estranee alla liquidazione; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla opponibilità della cessione di credito nella procedura concorsuale, sostenendo che il contratto di cessione, essendo ad effetti reali, si fosse perfezionato ed efficacemente trasferito prima della domanda di concordato, e che la notificazione al debitore ceduto rilevasse solo sul piano liberatorio dell’adempimento, non sulla validità del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura si limitava a ripetere la tesi già esaminata dalla corte territoriale e contestava in modo solo generico e apodittico l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente dei liquidatori. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, nel concordato preventivo, come nel fallimento, la cessione di credito è opponibile ai creditori della procedura solo se notificata al debitore ceduto o da questi accettata con atto avente data certa anteriormente al momento protetto dall’apertura della procedura; la mera anteriorità del contratto di cessione non basta. Poiché la notificazione era avvenuta dopo la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, la cessione non era opponibile alla procedura. La banca è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di intervento del terzo e di legittimazione processuale dei liquidatori giudiziali

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali denunciate

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali denunciate

  • art. 45 l. fall.

    richiamato dall’art. 169 l. fall. come norma sulle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi; la Corte ne sottolinea l’applicazione anche al concordato preventivo

  • art. 169 l. fall.

    la Corte afferma che il rinvio all’art. 45 determina piena equiparazione, quanto all’opponibilità degli atti ai terzi, tra concordato preventivo e fallimento

  • art. 2914, n. 2, c.c.

    si applica anche al concordato preventivo; la cessione di credito non è opponibile ai creditori della procedura se non notificata o accettata con atto di data certa anteriore al momento protetto

  • art. 1260 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’efficacia traslativa della cessione di credito

  • art. 1264 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che la notificazione rileva ai fini dell’opponibilità e non solo dell’effetto liberatorio del debitore

  • art. 1265 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di cessione del credito

  • art. 168 l. fall.

    individuato dalla Corte come momento di decorrenza dell’effetto protettivo nel concordato preventivo dalla pubblicazione del ricorso ex art. 161 l. fall.

  • art. 161 l. fall.

    richiamato quale ricorso la cui pubblicazione nel registro delle imprese segna il momento rilevante per la protezione dei creditori nel concordato

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, per effetto del rinvio dell’art. 169 l. fall. all’art. 45 l. fall., l’opponibilità degli atti ai creditori della procedura segue la medesima logica del fallimento e richiede il rispetto delle formalità previste dalla legge per ciascun tipo di atto.
  • La cessione di credito, pur essendo contratto a effetti reali tra le parti, non è automaticamente opponibile alla procedura concorsuale se la notificazione al debitore ceduto o l’accettazione con data certa intervengono dopo il momento in cui opera la tutela dei creditori concorsuali.
  • Ai fini dell’opponibilità ai creditori della procedura, non è sufficiente che il contratto di cessione sia anteriore o che il trasferimento sia già avvenuto sul piano inter partes; occorre anche il perfezionamento delle formalità richieste dalla disciplina dell’opponibilità.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che si limiti a riproporre le proprie tesi senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata può essere dichiarata inammissibile.
  • L’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente va contestata con una critica specifica e argomentata; una contestazione meramente apodittica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoCessione del credito
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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