Cassazione Civile, Ordinanza n. 31426/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da un medico titolare di studio professionale nei confronti della propria segretaria. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando la nullità del licenziamento e ordinando la reintegrazione, ritenendo che il recesso fosse ritorsivo perché intervenuto poco dopo una richiesta della lavoratrice di pagamento di arretrati retributivi riferiti a più anni; aveva inoltre escluso la validità del giustificato motivo oggettivo addotto, cioè una generica riduzione del personale dovuta alla crisi economica, osservando che la causale era priva di specifici elementi fattuali e che, in concreto, lo studio aveva proseguito l'attività con invariato assetto organizzativo, affidando ad altra persona le mansioni già svolte dalla dipendente. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3 l. n. 604/1966 e dell'art. 41 Cost., sostenendo di non essere stato in grado di sostenere il costo della segretaria, di aver soppresso realmente il posto di lavoro e di aver poi svolto personalmente le mansioni; ha anche lamentato l'omesso esame di una testimonianza e ha sostenuto che, una volta provato il giustificato motivo oggettivo, non avrebbe dovuto esaminarsi la ritorsività. Con il secondo ha dedotto violazione della disciplina sul licenziamento nullo e della tutela reale, assumendo che la ritorsione fosse stata affermata senza indizi sufficienti, solo per la precedente lettera di richiesta delle spettanze. Con il terzo ha censurato la regolazione delle spese, assumendo che la nullità della sentenza avrebbe dovuto travolgere anche tale capo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine di 60 giorni per impugnare, previsto dalla disciplina speciale richiamata nel testo, decorreva dalla comunicazione integrale della sentenza via PEC effettuata dalla cancelleria della Corte d'appello subito dopo il deposito, mentre il ricorso era stato proposto oltre tale termine. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale risultante dall'attestazione della cancelleria. Di conseguenza, non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso e ha confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, rigettando anche la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giustificato motivo oggettivo richiede elementi fattuali specifici e una effettiva ragione organizzativa; una causale generica e non supportata da concreti dati non è idonea a sorreggere il licenziamento.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica e dell'organizzazione dell'impresa, ma non decisivo poiché il ricorso è stato dichiarato tardivo.
Richiamato nel secondo motivo in combinazione con l'art. 1345 c.c. per sostenere la nullità/illiceità del licenziamento ritorsivo.
Richiamato per la figura del motivo illecito determinante, invocata dal ricorrente per contestare la configurazione del licenziamento ritorsivo.
Richiamato quale base della tutela reintegratoria applicata dalla Corte territoriale in caso di licenziamento nullo/ritorsivo.
Richiamato per censurare il capo sulle spese, deducendo che la nullità della sentenza avrebbe dovuto comportare l'eliminazione della relativa statuizione.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 1, comma 62, l. n. 92/2012
Il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del provvedimento integrale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di impugnazione del licenziamento, il termine breve per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento effettuata dalla cancelleria, come attestata dai dati del registro informatico; una notifica successiva di copia esecutiva non incide sulla decorrenza del termine.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine perentorio previsto dalla disciplina speciale, esso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La verifica del giustificato motivo oggettivo richiede che il datore alleghi e dimostri una concreta soppressione della posizione lavorativa o un effettivo mutamento organizzativo, non essendo sufficiente una formula generica sulla crisi economica.
- La configurazione del licenziamento ritorsivo presuppone l'accertamento di un motivo illecito determinante; tuttavia tale scrutinio di merito resta assorbito se l'impugnazione è dichiarata tardiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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