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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31406/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio di un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento di compensi per lavoro straordinario asseritamente prestato. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto provato l'an del credito sulla base della convergenza delle deposizioni testimoniali e dell'assenza di prove contrarie, ma aveva liquidato il quantum in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c., determinando la somma complessiva in euro 60.000,00 lordi, comprensiva di rivalutazione e interessi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., lamentando l'assenza assoluta di prova dello svolgimento di lavoro straordinario; (2) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente e illogica, sostenendo l'incoerenza della valutazione delle testimonianze, ritenute inattendibili su alcuni punti e attendibili su altri; (3) violazione dell'art. 432 c.p.c., contestando la liquidazione equitativa della somma e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto avvalersi di consulenza tecnica e considerare periodi di ferie, cassa integrazione e malattia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura mirava non a denunciare un errore sull'allocazione dell'onere della prova, ma a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; ha respinto il secondo motivo perché la valutazione frazionata della prova testimoniale è consentita, purché non vi siano interferenze logiche tra le parti del narrato ritenute inattendibili e quelle ritenute credibili; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la consulenza tecnica d'ufficio non è obbligatoria e la liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c., quando sia certo il diritto ma non il quantum, è censurabile solo se la motivazione sia mancante o del tutto apparente, evenienza esclusa nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando la censura investe la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattende la regola del prudente apprezzamento o attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non quando si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento, che attiene semmai al vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente e non apparente, sicché la doglianza è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale richiamata nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sul cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova è oggi ammessa solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 432 c.p.c.

    Quando il diritto del lavoratore è certo ma non è possibile determinare esattamente l'ammontare del credito, il giudice può liquidare il dovuto in via equitativa; tale potere è discrezionale e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non è invece deducibile come errore di diritto la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove raccolte.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un valore legale non previsto o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non basta lamentare che il giudice abbia valutato male le risultanze istruttorie.
  • Il giudice di merito può ritenere attendibile solo una parte della deposizione testimoniale e non un'altra, purché tra le parti del racconto non vi siano interferenze logiche o causalmente necessarie.
  • Quando il diritto alla prestazione è accertato ma il quantum non è determinabile con precisione, il giudice del lavoro può procedere a liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c.; tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce uno strumento obbligatorio per la quantificazione del credito: la sua mancata ammissione non integra di per sé vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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