Cassazione Civile, Ordinanza n. 31424/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di una banca in amministrazione straordinaria e poi in liquidazione coatta amministrativa a un'altra banca del gruppo/settore, con trasferimento del compendio e dei rapporti di lavoro. I lavoratori avevano chiesto di accertare l'irrilevanza degli accordi individuali di cessione del contratto e di conciliazione sottoscritti il 23/6/2015, sostenendo che il rapporto fosse proseguito ex art. 2112 c.c. con la cessionaria a far data dal 18/7/2015 e che non vi fosse stata una valida deroga alle tutele di legge e contrattuali. La banca cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) ha contestato l'applicazione del termine decadenziale dell'art. 32 l. n. 183/2010, ritenendo che dovesse valere anche per le domande del lavoratore che pretenda di essere incluso nella platea dei ceduti; 2) ha censurato la ritenuta sussistenza di un trasferimento d'azienda e l'addebito di condotte fraudolente, invocando anche l'onere della prova; 3) ha sostenuto che non poteva parlarsi di trasferimento d'azienda perché la cedente era priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; 4) ha dedotto la deroga all'art. 2112 c.c. in ragione della crisi della cedente e della procedura sindacale prevista dall'art. 47 l. n. 428/1990 e dall'art. 22 del c.c.n.l. credito; 5) ha invocato l'art. 8 l. n. 148/2011, sostenendo che gli accordi di prossimità potessero incidere anche sul trasferimento d'azienda; 6) ha lamentato l'erronea dichiarazione di nullità degli accordi individuali ex artt. 2113 e 1406 c.c., sostenendo che si trattasse di cessione di attività e passività e che i lavoratori avessero comunque accettato il passaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla decadenza, aderendo al consolidato orientamento secondo cui la domanda del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c. nei confronti del cessionario non è soggetta ai termini decadenziali dell'art. 32 l. n. 183/2010. Ha poi dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati gli altri motivi, osservando che la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito già compiuta dalla Corte territoriale, la quale aveva accertato un effettivo trasferimento d'azienda e l'inosservanza della procedura ex art. 47 l. n. 428/1990. La Corte ha escluso che l'assenza o la revoca dell'autorizzazione bancaria in capo alla cedente incidesse sulla configurabilità del trasferimento d'azienda, perché l'autorizzazione amministrativa non è trasferibile e il cessionario deve munirsene autonomamente ai sensi dell'art. 14 t.u.b. Ha infine confermato la nullità degli accordi individuali di conciliazione, in quanto contrari a norma imperativa e aventi a oggetto diritti futuri, una volta accertata la sussistenza del trasferimento d'azienda e la mancanza di una valida deroga collettiva. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183 del 2010
Si applica ai provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare; non si estende alla domanda di accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario ex art. 2112 c.c.
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183 del 2010
Norma di chiusura eccezionale, riferita a fattispecie interpositorie e all'impugnazione di atti di un datore solo formale; non disciplina il trasferimento d'azienda già contemplato dalla lett. c).
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'apprezzamento probatorio della Corte territoriale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'attribuzione alla banca dell'onere e dell'esito probatorio circa presunte condotte fraudolente.
art. 2112 c.c.
Il trasferimento d'azienda comporta la continuità dei rapporti di lavoro e l'inapplicabilità di accordi individuali contrari; la mancanza di autorizzazione amministrativa alla cedente non esclude la configurabilità del trasferimento.
art. 47 l. n. 428 del 1990
Le deroghe alla disciplina dell'art. 2112 c.c. richiedono un accordo collettivo validamente concluso; nel caso concreto la procedura non è stata validamente rispettata.
art. 22 c.c.n.l. settore credito del 21/12/2012
La procedura sindacale contrattuale richiamata non è stata ritenuta equivalente a una valida deroga collettiva alla disciplina legale del trasferimento d'azienda.
art. 8 l. n. 148 del 2011
Non consente, secondo la Corte, di derogare alla tutela dell'art. 2112 c.c. nella materia del trasferimento d'azienda; la censura non coglie la ratio decidendi anche per mancata deduzione sull'esegesi della norma.
art. 14 d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.)
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria non è trasferibile; il soggetto che acquisisce il compendio deve munirsi di una propria autorizzazione.
art. 2113 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte conferma la nullità delle rinunce/conciliations individuali contrastanti con norma imperativa e aventi a oggetto diritti futuri.
art. 1406 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; gli accordi individuali di cessione del contratto non possono prevalere sulla disciplina imperativa del trasferimento d'azienda.
art. 1362 ss. c.c.
La Corte osserva che eventuali censure avrebbero dovuto investire l'ermeneutica contrattuale, ma tali vizi non sono stati specificamente dedotti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamo ai precedenti di legittimità già esaminati in fattispecie analoghe.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La domanda del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario, quando si deduca un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'impugnazione di atti datoriali o per fattispecie interpositorie.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., ciò che conta è l'esistenza di un'entità economica organizzata che trasferisca la propria autonomia funzionale; l'assenza o la revoca dell'autorizzazione amministrativa dell'ente cedente non esclude di per sé il trasferimento, se il titolo autorizzatorio non è trasferibile e deve essere autonomamente acquisito dal cessionario.
- Le deroghe alla disciplina inderogabile del trasferimento d'azienda richiedono un accordo collettivo validamente concluso secondo la procedura prevista dalla legge; in mancanza, gli accordi individuali che incidano in peius sui diritti dei lavoratori sono inefficaci o nulli.
- Gli accordi individuali di conciliazione o cessione del contratto non possono neutralizzare gli effetti legali del trasferimento d'azienda quando si fondino su un presupposto erroneo e comportino rinunce a diritti futuri contrastanti con norme imperative.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa interpretazione degli accordi e dei fatti già accertati dal giudice di merito, se la decisione impugnata è adeguatamente motivata e non presenta specifici vizi di violazione delle regole ermeneutiche.
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