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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31414/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da una serie di giudizi introdotti separatamente da alcuni lavoratori nel 2021, poi riuniti in primo grado e decisi con sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità dei licenziamenti intimati il 17.3.2020, con efficacia protratta alla scadenza del divieto di licenziamento introdotto dalla normativa emergenziale del d.l. 34/2020. La società datrice di lavoro aveva appellato la decisione, ma la Corte d’appello ha dichiarato improcedibile l’appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e, pur in presenza di soccombenza dell'appellante, ha compensato integralmente le spese di lite con motivazione molto sintetica, richiamando soltanto la "natura e l'esito della controversia". I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e lamentando che la compensazione delle spese fosse stata disposta senza che ricorressero i presupposti di legge, né una motivazione idonea a giustificarla. La resistente è rimasta intimata e non si è costituita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Ha osservato che, poiché i giudizi erano stati introdotti nel 2021, si applicava l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalla riforma del 2014, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che consente la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tuttavia, tali ragioni devono essere specifiche, riferite a circostanze della controversia e idonee a consentire il controllo in sede di legittimità; non sono sufficienti formule generiche come "natura" ed "esito della controversia". Nel caso concreto, la declaratoria di improcedibilità dell'appello costituiva soccombenza processuale dell'appellante e non integrava, di per sé, una ragione grave ed eccezionale; analogamente, non era stata spiegata alcuna peculiarità della controversia tale da giustificare la compensazione totale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa rinviata alla Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    la declaratoria di improcedibilità dell'appello è stata richiamata come esito processuale che integra soccombenza processuale dell'appellante.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla regola di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 è consentita anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specifiche e controllabili.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c. introducendo una formulazione più restrittiva della compensazione delle spese.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione del d.l. n. 132/2014, da cui decorre l'applicazione temporale della nuova disciplina.

  • d.l. 34/2020

    richiamato come normativa emergenziale che aveva introdotto il divieto di licenziamento cui era collegata la nullità accertata in primo grado.

  • Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni devono essere omogenee, per gravità ed eccezionalità, a quelle tipizzate dalla norma.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura in cassazione è stata formalmente prospettata come violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e vizi motivazionali.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta solo nei casi tipizzati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. oppure in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente individuate dal giudice e riferite a circostanze concrete della controversia.
  • Una motivazione della compensazione delle spese fondata su formule generiche, come il richiamo alla "natura" o all'"esito" della controversia, non consente il controllo di legittimità e non è sufficiente a integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'appello, quando dipenda dalla condotta omissiva dell'appellante, costituisce una forma di soccombenza processuale e non giustifica di per sé la compensazione totale delle spese.
  • Dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, le "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" devono essere omogenee, per intensità e natura, alle ipotesi espressamente previste dalla legge, e non possono essere desunte implicitamente dal solo esito processuale sfavorevole all'appellante.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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