Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo era stato condannato al pagamento di somme indicate in un verbale di conciliazione. Dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza d’appello, il soccombente ha proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza di inammissibilità, deducendo errore di fatto. In sostanza ha sostenuto che la Corte avesse erroneamente ritenuto non rispettati gli oneri di specificità e deposito previsti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché egli aveva depositato i fascicoli dei precedenti gradi contenenti i documenti rilevanti (tra cui una scrittura privata e la sentenza sulla querela di falso) e, quindi, non sarebbe stata necessaria la trascrizione degli stessi nel ricorso. Il controricorrente ha eccepito anche la nullità della procura speciale, eccezione respinta perché la qualità processuale del ricorrente risultava chiara dall’intestazione e dalla procura, mentre il timbro sociale non mutava la sua qualificazione soggettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l’errore denunciabile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di fatti storici, non una critica all’interpretazione giuridica data dalla precedente ordinanza agli artt. 366 e 369 c.p.c. Nel caso concreto, la doglianza non riguardava un fatto ignorato o percepito inesattamente, ma contestava la valutazione di insufficienza degli adempimenti di specificità e deposito dei documenti su cui si fondava il ricorso per cassazione. Per questo la revocazione è stata dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
"la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, mediante trascrizione dei passaggi essenziali o riassunto del contenuto, con adeguata localizzazione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
"gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"
Gli atti e i documenti richiamati nel ricorso devono essere depositati con il ricorso stesso, oppure comunque accompagnati da un riferimento idoneo a identificarne la fase di produzione o formazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio è configurabile solo quando vi sia una falsa percezione di un fatto storico, e non quando si contesti l’interpretazione giuridica della sua rilevanza.
art. 391-bis c.p.c.
Costituisce il rimedio processuale per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi ammessi dalla legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Disciplina il procedimento in camera di consiglio per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. riguarda soltanto la falsa percezione di un fatto storico esistente o inesistente, non l’erronea valutazione giuridica della sua rilevanza.
- Non può essere utilizzato il ricorso per revocazione per censurare l’interpretazione data dalla Corte al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei documenti può essere soddisfatta mediante trascrizione dei passaggi essenziali o riassunto del contenuto, purché sia possibile localizzare i documenti nel fascicolo e nei gradi di merito.
- Il semplice deposito in blocco dei fascicoli di merito non esonera, di per sé, dall’onere di specifica indicazione e di adeguata localizzazione dei documenti su cui il ricorso si fonda.
- In sede di revocazione, la contestazione della correttezza dell’applicazione degli artt. 366 e 369 c.p.c. integra una critica di diritto, non un errore di fatto revocatorio.
Come è indicizzato
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