Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore adibito a un appalto cessato era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla società datrice di lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso perché la società non aveva dimostrato l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni, ossia l’inadempimento dell’obbligo di repêchage; per questo era stata disposta la reintegrazione, poi confermata dalla Corte d’appello quanto alla illegittimità, ma con conversione della tutela in indennità risarcitoria di dodici mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione del CCNL applicabile, degli artt. 3 e 5 della l. n. 604 del 1966, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non provata la legittimità del licenziamento e l’impossibilità di ricollocazione, nonché nel trascurare fatti asseritamente incontestati; con il terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, sostenendo che, anche a fronte dell’eventuale violazione del repêchage, la tutela applicabile fosse solo indennitaria e non reintegratoria. Il resistente ha depositato controricorso, ma tardivamente rispetto al termine dell’art. 370 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso perché proposto oltre il termine di legge. Nel merito ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la censura investiva non un errore di diritto sull’onere della prova, ma il merito della valutazione compiuta dai giudici circa la mancata dimostrazione dell’obbligo di repêchage; ha inoltre ribadito che la disciplina collettiva sulle clausole sociali negli appalti non esonera il datore dall’osservanza delle norme sul recesso. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia accertata l’insussistenza del fatto comprensivo dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore, trova applicazione la tutela reintegratoria. Nessuna statuizione sulle spese, per tardività del controricorso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
il controricorso notificato oltre tale termine è inammissibile
artt. 24 e ss. CCNL applicabile
invocati dalla ricorrente per contestare la disciplina applicata alla cessazione dell'appalto e al recesso
richiamato come norma sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento
richiamato in tema di onere probatorio nel licenziamento per motivo oggettivo
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
non è violato dalla mera valutazione delle prove offerte dalle parti; la violazione ricorre solo se il giudice decide su prove non introdotte o dichiara di non dover osservare la regola della decisione sulle prove di parte
art. 41 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica nella gestione del personale e dell’appalto
alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022, in caso di insussistenza del fatto comprensiva del repêchage la tutela è reintegratoria, non meramente indennitaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in presenza del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione sull’ulteriore contributo unificato
richiamato per rinviare ai precedenti consolidati della Corte
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la perdita dell’appalto o la soppressione della posizione non bastano da sole a legittimare il recesso se il datore non prova anche l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore ad altre mansioni compatibili.
- L’obbligo di repêchage è un elemento rilevante della verifica della legittimità del licenziamento per motivo oggettivo: la sua mancata dimostrazione comporta l’illegittimità del recesso.
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando si contesti la valutazione, da parte del merito, delle prove acquisite.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si identifica con una diversa ponderazione delle prove, ma richiede che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola del decidere sulle prove dedotte.
- Le clausole collettive che regolano il passaggio del personale in caso di cambio appalto non escludono né sostituiscono la disciplina legale del licenziamento, ma si aggiungono ad essa.
- Quando, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia accertata l’insussistenza del fatto posto a base del recesso, comprensiva della mancata possibilità di repêchage, trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 St. lav. secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata vigente al momento della decisione.
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