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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31409/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente addetta alle casse, in conseguenza della chiusura di un punto vendita. La lavoratrice aveva impugnato il recesso e i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. La società, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 3 L. n. 604/1966, per avere la Corte territoriale escluso il nesso causale tra la chiusura del punto vendita e il licenziamento nonostante la chiusura fosse pacifica; 2) violazione dell’art. 18, comma 8, L. n. 300/1970, per aver ritenuto sussistente il requisito dimensionale necessario alla tutela reale; 3) violazione dell’art. 18, commi 7 e 4, L. n. 300/1970, per avere applicato la tutela reintegratoria invece di quella meramente indennitaria, ravvisando la manifesta insussistenza del fatto; 4) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per asserita motivazione apparente o incomprensibile della sentenza di merito. La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha osservato che la Corte d’appello non aveva negato la chiusura del punto vendita, ma aveva accertato che non era stata soppressa la posizione lavorativa della dipendente nel complesso aziendale, anche perché la lavoratrice era stata utilizzata in altro punto vendita e risultava ricollocabile; ha ritenuto corretto il giudizio sul requisito dimensionale, essendo valutati unitariamente i due supermercati per la frequente mobilità del personale; ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022, che ha eliminato il requisito della "manifesta" insussistenza del fatto ai fini della reintegrazione; ha escluso infine il vizio di motivazione, reputando la sentenza d’appello logicamente intellegibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva già confermato l’illegittimità del licenziamento e la tutela reintegratoria attenuata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. La decisione valorizza soprattutto l’accertamento di merito secondo cui non solo la chiusura del punto vendita, ma anche l’effettiva soppressione della posizione lavorativa e l’impossibilità di ricollocazione della dipendente costituivano presupposti mancanti; per tale ragione, la tutela reale è stata ritenuta correttamente applicata.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo richiede che la ragione organizzativa addotta sia effettivamente collegata alla soppressione della posizione lavorativa; non basta la mera chiusura di un punto vendita se la prestazione può ancora essere utilmente impiegata nell’organizzazione complessiva.

  • art. 18, comma 7, L. n. 300/1970

    Ai fini della tutela reintegratoria, l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento comprende sia il profilo delle ragioni organizzative sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022 non è più necessario il requisito della manifesta insussistenza.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    Costituisce la tutela applicabile quando ricorre l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con reintegrazione e indennità risarcitoria nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 18, comma 8, L. n. 300/1970

    Il requisito dimensionale per l’applicazione della tutela reale va valutato in base all’assetto organizzativo complessivo e all’autonomia delle unità produttive; la censura che chieda una diversa ricostruzione dei fatti non è ammissibile in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se manchi l’esposizione del percorso logico-giuridico; non ricorre il vizio quando la sentenza consenta di ricostruire la ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che essa sia intellegibile e non meramente apparente; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica della legittimità non si esaurisce nell’accertare l’esistenza di una scelta organizzativa astrattamente reale, ma richiede anche che essa comporti la concreta soppressione della posizione lavorativa nel contesto aziendale considerato.
  • L’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comprende, ai fini della tutela reintegratoria, anche l’eventuale mancato assolvimento dell’obbligo di repechage; non occorre più, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022, la "manifesta" insussistenza.
  • Ai fini della verifica del requisito dimensionale e dell’assetto organizzativo rilevante, il giudice di merito può valutare unitariamente più punti vendita o unità operative quando emerga una significativa circolazione del personale e una sostanziale integrazione funzionale.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle risultanze istruttorie o dell’autonomia delle unità produttive.
  • La motivazione è affetta da vizio solo se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove se la sentenza di merito espone in modo comprensibile la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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